Cassazione Penale, Ordinanza n. 11409/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo ha contestato la ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità; la Corte di cassazione ha rilevato però che tale censura non risultava dedotta con l'atto di appello e che, in ogni caso, in appello era stata chiesta la derubricazione dell'imputazione nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la concessione delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la doglianza meramente reiterativa di questioni già trattate e motivate dalla Corte territoriale, con un confronto solo generico e quindi non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva in cassazione una questione non dedotta in appello, in violazione dell'art. 609 c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e privo di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti; la difesa aveva chiesto la derubricazione nel comma quinto, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito della qualificazione della condotta.
art. 609 c.p.p.
È inammissibile in cassazione la censura che non sia stata dedotta con l'atto di appello, perché introduce un tema nuovo non devoluto al giudice di secondo grado.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito non devolute con l'appello, salvo i limiti espressamente previsti dal codice di rito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare genericamente le stesse doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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