Cassazione Penale, Ordinanza n. 19215/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la fattispecie concreta dovesse essere valutata come di minima offensività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta. Ha ribadito che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessa della concreta fattispecie alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., valutazione che appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto, in particolare il quantitativo di sostanza rinvenuta, idoneo a ricavare 176 dosi medie, escludendo così la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato contestato in materia di stupefacenti, per il quale era stata confermata la condanna
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto
art. 133, comma 1, c.p.
criterio guida per la valutazione della particolare tenuità del fatto, da compiersi considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, nonché la condotta successiva al reato dopo la riforma richiamata
art. 616 c.p.p.
disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato solo per evidenziare che, dopo la riforma, nella valutazione della particolare tenuità rileva anche la condotta successiva al reato
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva e concreta di tutte le circostanze rilevanti del fatto, da effettuarsi secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessario che il giudice dia conto analiticamente di ogni singolo parametro valutativo, purché indichi gli elementi ritenuti decisivi per escludere la non punibilità.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità non può ridursi a formule stereotipate, ma deve spiegare le concrete modalità esecutive del fatto, la sua gravità e il bisogno di pena.
- La valutazione sulla particolare tenuità è rimessa al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
- In materia di stupefacenti, il quantitativo della sostanza e la sua potenziale riconducibilità a un numero elevato di dosi possono costituire elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto.
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