Cassazione Civile, Ordinanza n. 15076/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Una società che gestiva, in forza di appalto/convenzione con il Comune, il servizio di parcheggio a pagamento non custodito nel territorio comunale aveva ricevuto per l'annualità 2011 un avviso di accertamento TARSU emesso dall'ATO per conto del Comune, con richiesta di pagamento della tassa rifiuti sulle aree destinate a parcheggio. La società aveva impugnato l'atto deducendo: l'abolizione della TARSU; l'insussistenza del presupposto impositivo ex art. 62 d.lgs. 507/1993 per mancanza di possesso o detenzione delle aree; vizi dell'atto. In appello aveva inoltre invocato due precedenti della CTR Sicilia che, tra le stesse parti e per un rapporto ritenuto identico, avrebbero già escluso la debenza del tributo. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno; 2) vizio di motivazione sulla stessa questione; 3) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 7 d.lgs. 59/2011, nonché vizio motivazionale, per avere la CTR qualificato la società come detentrice delle aree senza esaminare correttamente il contratto e la giurisprudenza richiamata; 4) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, degli artt. 15 e 211 cod. strada e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto presuntivamente produttive di rifiuti le aree di parcheggio e per aver invertito l'onere della prova. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta transazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che, in presenza di accordo convenzionale definitorio della controversia nel corso del giudizio di legittimità, non ricorre una delle ipotesi tipiche di decisione nel merito o processuale previste dal codice. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sul giudicato esterno.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa formazione del giudicato interno/esterno.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l'efficacia vincolante del giudicato esterno.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
indicato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
indicato come parametro del vizio motivazionale dedotto nei motivi.
art. 62 d.lgs. 507/1993
richiamato sia per contestare il presupposto impositivo TARSU sia per la presunzione di detenzione e di produzione di rifiuti delle aree.
art. 7 d.lgs. 59/2011
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza una specifica ricostruzione della Corte sulla sua portata.
art. 15 codice della strada
invocato per sostenere che l'eventuale abbandono di rifiuti è vietato e non consente di presumere la produttività di rifiuti dell'area in capo al gestore.
art. 211 codice della strada
richiamato insieme all'art. 15 cod. strada nel quarto motivo, senza autonoma elaborazione decisoria.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla produzione di rifiuti e sul presupposto impositivo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
richiamati per affermare che l'accordo sopravvenuto non rientra nelle tipiche ipotesi di decisione previste da tali norme.
art. 57 d.lgs. 546/1992
richiamato dal resistente per sostenere la tardività della deduzione del giudicato esterno nel processo tributario.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la lite, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La sopravvenuta transazione delle parti elimina l'interesse alla decisione sul ricorso e non integra un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Le questioni di giudicato esterno e di soggezione a TARSU delle aree di parcheggio erano state dedotte come fondamento del ricorso, ma la decisione finale è dipesa esclusivamente dall'accordo transattivo sopravvenuto, non dall'esame nel merito dei motivi.
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