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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori ricavi per 134.298 euro applicando lo studio di settore SG40U, relativo alle società che valorizzano e vendono beni immobili propri, dopo un regolare contraddittorio con la contribuente. La società aveva contestato l'accertamento sostenendo di aver indicato per errore lo studio SG40U e di svolgere invece attività di costruzione edilizia, riconducibile allo studio SG69U, dal quale sarebbe risultata congrua. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale impostazione, ma l'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo ultrapetizione, violazione delle regole sul contraddittorio e motivazione contraddittoria o insufficiente circa lo studio applicabile e l'antieconomicità dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la Commissione regionale aveva erroneamente negato l'esistenza del contraddittorio, sebbene fosse una circostanza pacifica e non contestata dalla società, e aveva fornito una motivazione contraddittoria sull'effettivo svolgimento dello stesso. Inoltre, la Commissione aveva confuso gli studi di settore applicati: l'Agenzia aveva utilizzato lo SG40U indicato dalla stessa contribuente, non aveva corretto lo studio e la richiesta dello SG69U era stata formulata solo durante il contraddittorio. La motivazione della sentenza era inoltre generica, poiché non esaminava adeguatamente l'attività di valorizzazione immobiliare, le locazioni infragruppo, la mancata locazione di un capannone, le perdite e gli altri elementi rilevanti per giustificare lo scostamento dai ricavi presunti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    La norma è richiamata dall'Agenzia insieme all'art. 112 c.p.c. in relazione ai limiti dei poteri del giudice tributario e al divieto di decidere su questioni non dedotte dalle parti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. La Commissione regionale ha violato tale principio negando il contraddittorio, benché la contribuente non avesse sollevato questa censura nel ricorso introduttivo.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10

    La disposizione disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento tributario e il necessario confronto con il contribuente. Nel caso concreto il contraddittorio risultava regolarmente svolto e lo studio applicato era quello indicato dalla società.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma stabilisce le regole generali sull'onere della prova. È stata invocata dall'Agenzia per sostenere che la Commissione regionale aveva erroneamente ritenuto non provato il contraddittorio, nonostante risultasse dagli atti e fosse pacifico tra le parti.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso, insufficiente o contraddittorio esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Quando il contribuente indica uno specifico studio di settore e l'Ufficio lo applica, non è sufficiente sostenere successivamente che si trattava di un errore: occorre dimostrare in modo concreto che l'attività effettivamente esercitata rientrava in uno studio diverso.
  • Il contraddittorio preventivo deve essere verificato sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti. Il giudice non può negarne l'esistenza se la stessa circostanza è pacifica o documentata nel processo.
  • Il giudice tributario non può fondare la decisione su una questione non dedotta dal contribuente, perché ciò integra ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • L'applicazione degli studi di settore non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: l'Ufficio deve considerare le giustificazioni emerse nel contraddittorio e motivare adeguatamente perché non le ritiene convincenti.
  • Le giustificazioni basate su immobili non locati, attività infragruppo, perdite o fasi di costruzione e valorizzazione devono essere supportate da dati e documenti concreti, come contratti, date di costruzione, periodi di mancata locazione e risultati economici.
  • Una sentenza tributaria deve identificare con precisione lo studio di settore applicato e confrontarsi con gli elementi decisivi prodotti dalle parti; errori nell'indicazione dello studio o motivazioni generiche possono comportare la cassazione con rinvio.

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