Sentenza del 30/09/2019 n. 24292 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo che la banca non avesse proposto una domanda autonoma di revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., contro il trasferimento degli immobili al trustee, ma avesse richiesto tale pronuncia soltanto come conseguenza dell'eventuale inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale. Hanno quindi denunciato omessa o apparente motivazione, contraddittorietà della decisione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. La Cassazione ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà l'interpretazione della domanda, attività riservata al giudice di merito, e ha rilevato che la banca aveva distinto gli atti e chiesto l'inefficacia di entrambi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È rimasta quindi ferma la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che aveva respinto la simulazione assoluta del fondo patrimoniale ma aveva dichiarato inefficaci nei confronti della banca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sia l'atto di costituzione del fondo patrimoniale sia il trasferimento degli immobili al trustee. La Corte ha ritenuto sussistenti il credito anteriore, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio, trattandosi di atti gratuiti e pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale. Le spese sono state integralmente compensate, ma i ricorrenti devono versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2901 c.c. - Azione revocatoria ordinaria
Consente al creditore di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni. Per gli atti a titolo gratuito successivi alla nascita del credito è sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata ultrapetizione, perché la domanda relativa al trasferimento al trustee è stata interpretata come autonoma e già proposta dalla banca.
Art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. riguarda un vizio processuale; la contestazione dell'interpretazione del contenuto della domanda riguarda invece un accertamento di fatto e può essere censurata solo nei limiti consentiti per la motivazione.
Art. 111 c.p.c.
Disciplina l'intervento nel giudizio di legittimità del soggetto cui è stato trasferito il diritto controverso; nel caso concreto Banca IFIS è intervenuta in tale veste.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un fondo patrimoniale o un trust non rendono automaticamente inattaccabili gli immobili rispetto ai creditori: gli atti possono essere dichiarati inefficaci con azione revocatoria quando diminuiscono la garanzia patrimoniale e ricorrono gli altri presupposti dell'art. 2901 c.c.
- La costituzione di un fondo patrimoniale e il successivo trasferimento dei beni al trustee sono atti distinti e possono essere autonomamente oggetto di revocatoria; non è necessario dimostrare che il secondo trasferimento sia una conseguenza giuridica dell'inefficacia del primo.
- Per gli atti gratuiti compiuti dopo la nascita del credito, la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio può essere sufficiente per l'azione revocatoria, senza necessità di provare un intento fraudolento particolarmente specifico.
- L'interpretazione delle domande giudiziali spetta principalmente al giudice di merito, che deve considerarne il contenuto sostanziale complessivo e non soltanto la formulazione letterale delle conclusioni.
- In Cassazione bisogna distinguere la mancata pronuncia su una domanda, che può integrare violazione dell'art. 112 c.p.c., dalla diversa contestazione dell'interpretazione data dal giudice a una domanda effettivamente esaminata.
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