Cassazione Penale, Ordinanza n. 03524/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione per essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Con il primo motivo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ma la doglianza è stata ritenuta generica rispetto alla motivazione di merito, che si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non autorizzato, a prescindere da durata, distanza o finalità dello spostamento. Con il secondo motivo deduceva l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano escluso la tenuità in ragione delle modalità della condotta, della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dei precedenti specifici. Con il terzo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto comunque espressione di apprezzamenti di merito e sorretto da adeguata motivazione quanto alla pena superiore al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il reato di evasione è integrato da qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano la durata dell'assenza, la distanza percorsa o i motivi dello spostamento.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e ai precedenti specifici; tali valutazioni, se motivate senza vizi logici, non sono rivalutabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia integra il reato, senza che assumano rilievo la breve durata dell'assenza, la limitata distanza dello spostamento o le ragioni addotte dall'agente.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione; non è consentita una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando sollecitano una rivalutazione del merito e la sentenza impugnata dia conto in modo adeguato della pena irrogata, anche se superiore al minimo edittale.
- La genericità del motivo di ricorso, specie quando la sentenza impugnata contenga una motivazione specifica e coerente, determina l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
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