Cassazione Penale, Sentenza n. 25589/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 27/11/2024 che aveva dichiarato la penale responsabilità e condannato il Pomo per il reato di cui al capo a) (detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione dell'uso personale e all'attribuzione della sostanza stupefacente recuperata nel pozzetto del wc condominiale, contestandone l'appartenenza; (ii) errata applicazione e mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva al reato di cui al capo a), sostenendo che la recidiva era stata contestata ed applicata originariamente solo per il capo b) (art. 75, comma 2, D.lgs. 159/2011, per il quale era stato assolto) e che l'assoluzione sul capo b) avrebbe fatto venir meno la recidiva anche per il capo a), con conseguente prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'uso personale perché non prospettata nell'originario atto di appello (art. 606, comma 3, c.p.p.) e ha considerato le questioni di attribuzione della sostanza come valutazioni di merito insindacabili in cassazione, essendo la motivazione della Corte territoriale congrua. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata chiarita dalla precedente pronuncia della Sezione Quarta (sent. n.1010/2024) che aveva interpretato l'imputazione come contestante la recidiva reiterata ed infraquinquennale con riferimento al capo a) e la recidiva specifica con riferimento al capo b); pertanto il giudice del rinvio ha correttamente applicato la recidiva al capo a), escludendo la prescrizione. Il ricorso è pertanto inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva reiterata ed infraquinquennale a tale fattispecie come contestata nell'imputazione, incidendo sul calcolo della prescrizione e sull'entità della pena.
D.lgs. 159/2011
Norma relativa alla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione (capo b). La recidiva è stata ritenuta specifica con riferimento a questo capo, secondo la lettura dell'imputazione operata dalla Corte di cassazione.
Codice penale
art. 99, comma 2 e comma 4; art. 81
Art. 99 regolamenta la recidiva: la distinzione tra recidiva specifica e reiterata/infraquinquennale è stata centrale per stabilire l'aumento di pena e il computo della prescrizione; art. 81 è stato richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio del recidivo.
Codice di procedura penale
Stabilisce i limiti delle censure in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'uso personale poiché non sollevata nell'originario atto di appello.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che non siano state sollevate nell'atto di appello: le doglianze nuove di fatto o di diritto introdotte tardivamente vengono dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Le questioni di attribuzione della prova e di ricostruzione fattuale (es. appartenenza della sostanza sequestrata) sono valutazioni di merito riservate al giudice del merito e, se adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità.
- L'applicazione della recidiva dipende dalla lettura della contestazione contenuta nell'imputazione: se dall'atto di accusa risulta che la recidiva è stata contestata per un determinato reato (anche con diversa qualificazione per capi differenti), essa può essere applicata anche se il difensore non ha impugnato tale specifico punto in appello; le decisioni della Corte di cassazione che chiariscono tale lettura vincolano il giudice del rinvio.
- La qualificazione della recidiva (specifica vs. reiterata/infraquinquennale) incide sia sull'aumento di pena che sul computo dei termini di prescrizione: l'esclusione o l'applicazione della recidiva può determinare l'intervenuta prescrizione o la sua esclusione.
- Per evitare effetti pregiudizievoli, il difensore deve tempestivamente e chiaramente contestare in primo grado e in appello l'applicabilità della recidiva e ogni altra aggravante che incida sul calcolo della prescrizione e sull'entità della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →