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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37378/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere a fini estradizionali con gli arresti domiciliari. Ha denunciato vizio di motivazione per avere la Corte semplicemente riaffermato le argomentazioni dell'ordinanza applicativa del 2/08/2025 senza valutare le ragioni difensive e la documentazione allegata: in particolare il memoriale dell'estradando (sulla volontà di confrontarsi con le accuse), la sua situazione di lavoratore incensurato residente da anni in Ucraina, l'assenza di elementi a dimostrare un imminente spostamento verso gli Emirati Arabi e di contatti con quel paese, la natura del denaro e degli strumenti di pagamento, il fatto che l'autovettura era noleggiata e la sim degli Emirati era per motivi lavorativi, nonché la necessità di accertamenti medici. Si è altresì contestata la genericità della motivazione sulla inidoneità del controllo a distanza (limitata a considerarne la rimovibilità) e l'apparente illogicità della valutazione relativa all'uso di documenti di identità durante i soggiorni, che a suo avviso non dimostrerebbe il rischio di irreperibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la Corte di appello non ha viziato la motivazione: ha correttamente ritenuto non provato l'affievolimento delle esigenze cautelari rilevate con il provvedimento impositivo e non ha ritenuto emergenti elementi che giustificassero la sostituzione della misura. Ha osservato che il memoriale non risultava allegato all'istanza difensiva ma solo trasmesso alla Procura generale per la traduzione, per cui non poteva essere valutato come elemento probatorio. La cassazione ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di misure coercitive in procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga va valutato prognosticamente in relazione alla finalità della consegna e ancorato a concreti elementi della vita dell'estradando. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024 (Ghouri, Rv. 286755 - 01)

    Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755 - 01

    Il pericolo di fuga nelle procedure di estradizione va valutato in relazione alla finalità della consegna; il giudizio è prognostico e deve fondarsi su elementi concreti tratti dalla vita dell'estradando per stimare il rischio che si sottragga alla consegna

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento; nella sentenza è richiamato per gli adempimenti amministrativi a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle procedure di estradizione il giudice valuta il pericolo di fuga con un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti della vita dell'estradando: non basta la mera deduzione difensiva senza documentazione probante
  • Documenti e memoriali citati in motivazione devono essere effettivamente allegati o resi disponibili nel fascicolo: la mancata produzione formale può comportare l'inidoneità di tali elementi a incidere sulla decisione
  • La valutazione di merito sulla permanenza delle esigenze cautelari in materie estradizionali è riservata al giudice del merito e la Cassazione interviene solo se vi sono vizi logici o giuridici evidenti
  • La possibilità di utilizzo di misure alternative (es. controllo elettronico) viene valutata comparativamente con le esigenze cautelari e di estradizione; la mera rimovibilità tecnica del dispositivo non è necessariamente decisiva senza valutazione complessiva della tutela della salute e della sicurezza della procedura
  • L'uso regolare di documenti di identità dall'estradando non è di per sé prova dell'assenza di rischio di fuga e può essere valutato dal giudice insieme ad altri elementi probatori

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