Sentenza n. 986/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento e la revoca dell'ordinanza n. 144 del 22.12.2022, N.R.G. 382 del 22.12.2022, successivamente notificata il 28.12.2022, con cui si ingiungeva, tra l'altro, la demolizione di tutte le opere elencate e segnatamente quelle realizzate alla via A. D'Amico n. 1, consistenti: “1. Sulla proprietà dei signori Forcellino Annunziata e Russo Giuseppe identificata al foglio 3 particella 1277 sub 11 sita al secondo piano, la trasformazione di un locale sottotetto, con nuova realizzazione di una unità immobiliare residenziale completamente rifinita, generando aumento di volumetria e superficie derivante dall'elevazione del tetto sia alla gronda che al colmo oltre a variazioni prospettiche su tutti i lati con realizzazione di oggetti e aperture vani finestra e balconi; 2. Sul prospetto est del fabbricato si è rilevata la presenza di una canna fumaria a servizio dell'unità immobiliare posta al piano terra attualmente proprietà dei signori Bisogno Antonio e Femiano Sonia identificato al foglio tre particella 1277 sub 14”. L'ente, premessa la necessità di assicurare il rispetto e l'osservanza della norma urbanistica richiamata in ordinanza, proseguiva con ordine, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi preesistente, con avvertimento che in difetto si procedeva all'applicazione dell'art. 31 del DPR n. 380/01. Ancora l'inottemperanza nei termini avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01; nonché contro e per l'annullamento, per quanto occorrer possa, d'ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, non cognito alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti all'effettiva piena conoscenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e riduzione in pristino di opere edilizie consistenti nella trasformazione di un sottotetto in unità residenziale, con aumento di volumetria e superficie, modifiche prospettiche e realizzazione di una canna fumaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale sostenendo la violazione del giusto procedimento, dell'art. 32 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria in ordine all'interesse pubblico alla demolizione. In particolare, hanno dedotto che il Comune non avrebbe tenuto conto dei titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati, adottando così una demolizione ingiustificata e illegittima.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di revoca in autotutela dell'ordinanza impugnata e di archiviazione della relativa procedura repressiva, notificato al difensore dei ricorrenti. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino alla ritenzione della causa in decisione e può manifestare il sopravvenuto difetto di interesse, spettando al giudice prenderne atto mediante declaratoria di improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 380/2001
Norma richiamata dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione di legge; il giudice non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza impugnata quale fondamento della procedura repressiva e dell'ingiunzione di riduzione in pristino; la procedura è stata successivamente archiviata dal Comune.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la ratio della decisione.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato e l'archiviazione della relativa procedura repressiva fanno venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando la sopravvenienza elimini l'utilità concreta della pronuncia.
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice deve prenderne atto dichiarando l'improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non comporta l'esame dei vizi dedotti contro l'atto impugnato, né una valutazione sulla sua legittimità sostanziale.
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