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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11622/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Non è stato esaminato il merito della sentenza di condanna del Tribunale di Roma. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per il reato di detenzione/porto abusivo di arma previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. La Corte non affronta il merito della condanna, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. In base all'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, ricorso, memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensore cassazionista, a pena di inammissibilità. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla legittimità costituzionale di tale previsione, escludendo che sia consentito il ricorso personale in cassazione. Conseguentemente dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende per la colpa nell'irrituale impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato dal Tribunale di Roma; la Corte non entra nel merito della fattispecie incriminatrice.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi in cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità; non è ammesso il ricorso personale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È richiamato solo per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sull'obbligo di difesa tecnica in cassazione.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato solo per escludere che il divieto di difesa personale in cassazione violi il diritto di difesa convenzionale.

  • art. 1, comma 55, l. n. 103 del 2017

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensore cassazionista.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La disciplina che richiede la difesa tecnica specializzata in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. e dall'art. 6 CEDU.
  • Quando l'inammissibilità dipende dall'irritualità dell'impugnazione e questa sia ascrivibile a colpa della parte, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il vizio è immediatamente rilevabile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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