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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08351/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due soggetti indicati dal fallimento come eredi del precedente amministratore unico e socio di una società poi fallita. Il curatore aveva dedotto che il de cuius, negli anni precedenti al fallimento, aveva effettuato continui prelievi di denaro dalla cassa sociale per un importo rilevante, qualificati dal fallimento come finanziamenti da restituire. Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto, contestando anzitutto la propria legittimazione passiva perché, a loro dire, il fallimento non avrebbe provato adeguatamente la qualità di eredi; inoltre deducevano l’esistenza di un loro controcredito e chiedevano la compensazione, sostenendo che tale eccezione fosse stata ritualmente proposta e dovesse essere esaminata. In appello la Corte territoriale ha ritenuto provata la qualità di eredi sulla base della documentazione e della condotta processuale valorizzate dal creditore e ha considerato rinunciata o comunque non utilmente coltivata l’eccezione di compensazione, perché non riproposta in modo specifico nelle conclusioni di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la prova della loro qualità di eredi era stata erroneamente ritenuta raggiunta; con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 36 c.p.c. e censurato la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di compensazione, assumendo che essa fosse stata comunque ritualmente devoluta e che non occorressero formule sacramentali per la sua proposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il primo motivo, perché la censura, pur formalmente costruita come violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito; ha inoltre rilevato il difetto di specificità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c. e l’inammissibilità della richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, specie in presenza di doppia conforme. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l’eccezione di compensazione, quale eccezione in senso stretto, doveva essere proposta tempestivamente nell’atto di opposizione e specificamente riproposta nelle conclusioni; nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che tale eccezione era stata solo vagamente allegata e poi non mantenuta in modo univoco, con conseguente rinuncia/abbandono processuale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando i ricorrenti in solido alle spese, con pagamento in favore dello Stato, e dando atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta semplicemente la valutazione dell'esito probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 645 c.p.c.

    È la norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito i ricorrenti hanno introdotto le proprie difese e l'eccezione di compensazione.

  • art. 36 c.p.c.

    La Corte rileva che la norma attiene alla competenza sulla domanda riconvenzionale e non è pertinente a censurare la mancata presa in esame di un'eccezione di compensazione.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere indicazione delle norme violate e argomentazioni specifiche e intelligibili sul contrasto tra decisione impugnata e precetto normativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui fatti è limitato ai casi consentiti dal vizio motivazionale, non a una generica richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sui fatti è ulteriormente limitato nei termini previsti dalla norma.

  • art. 183 c.p.c.

    L'eccezione o la domanda che non sia proposta tempestivamente e specificamente nella fase processuale utile può ritenersi tardiva o non coltivata.

  • art. 190 c.p.c.

    La mancata riproposizione di una domanda o eccezione nelle conclusioni finali può rilevare ai fini dell'abbandono o rinuncia processuale se desumibile in modo univoco dalla condotta della parte.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    Per documenti nuovi decisivi relativi al merito non producibili in cassazione, il rimedio indicato è la revocazione straordinaria se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo su domande, eccezioni o conclusioni che richiedano una statuizione; non su mere istanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per i limiti del sindacato sulla motivazione, che non può risolversi in una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità della camera di consiglio non può introdurre utilmente censure fondate su documenti inammissibili o su questioni non ritualmente devolute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Le spese sono poste a carico della parte soccombente con pagamento in favore dello Stato quando ricorrono i presupposti indicati dalla pronuncia.

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in relazione alla disciplina del pagamento delle spese in favore dello Stato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice ha invertito il riparto dell'onere probatorio; se la censura investe la valutazione delle prove o il convincimento sul fatto, il motivo è inammissibile o comunque non riconducibile al vizio di violazione di legge.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • L'eccezione di compensazione è eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta tempestivamente e in modo specifico; la sua mancata riproposizione nelle conclusioni finali, se unita a una condotta processuale non univoca, può legittimare la conclusione di abbandono o rinuncia.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni che richiedano una statuizione, non rispetto a mere istanze istruttorie o a deduzioni prive di specifica formulazione processuale.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato della Cassazione sui fatti è ulteriormente ristretto e non può essere usato per rivalutare autonomamente la prova documentale o testimoniale.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su violazione di legge, il ricorrente deve indicare con precisione la norma violata e spiegare in che cosa consista il contrasto tra la decisione impugnata e il precetto normativo; altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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