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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11562/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per il reato di falsa attestazione di cui all'art. 495 cod. pen. per avere l'imputato dichiarato agli ufficiali di polizia, in sede di identificazione a seguito di convocazione, di essere nato nel 1987 anziché nel 1986. I motivi di impugnazione contestavano: (1) presunto travisamento dei fatti rispetto alla allegata inesistenza della falsità; (2) erronea applicazione della norma perché la dichiarazione sarebbe stata inidonea a trarre in inganno (dato che nel biglietto di convocazione risultavano le generalità corrette); (3) illogicità e carenza di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche e nel diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria nonché richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la Corte territoriale aveva correttamente identificato il nucleo della difesa (contestazione dell'idoneità della falsa dichiarazione a trarre in inganno) e il reato di cui all'art. 495 è integrato al momento della falsa dichiarazione, indipendentemente dall'effettivo accertamento da parte del pubblico ufficiale. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato limitatamente al mancato assoluto e specifico apparato motivazionale circa il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: la motivazione del giudice di merito si era limitata a richiamare i criteri generali dell'art. 133 cod. pen. senza effettuare una prognosi concreta sulla rieducazione e sulla prevenzione del rischio di recidiva né spiegare perché la pena pecuniaria non sarebbe idonea. La richiesta di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis è stata invece respinta come inammissibile dalla Cassazione, che ha condiviso la valutazione di merito circa l'assenza dei presupposti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata solo relativamente al diniego della sanzione sostitutiva pecuniaria e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La norma punisce chi attesta o dichiara falsamente al pubblico ufficiale l'identità o altre qualità personali; il reato si consuma nel momento della dichiarazione falsa e non richiede che il pubblico ufficiale sia effettivamente ingannato o che l'errore sia accertato successivamente

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica solo se la condotta è occasionale e sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati: nel caso di specie la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti, valorizzando il contesto di identificazione e i precedenti dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ha richiamato questi criteri ma la motivazione del giudice di merito deve andare oltre il richiamo formale e fornire una prognosi motivata sull'efficacia delle pene sostitutive rispetto alla rieducazione

  • art. 58 legge n. 689/82

    Impone che nella valutazione delle pene sostitutive il giudice consideri l'idoneità della misura a garantire la rieducazione del condannato e la prevenzione del rischio di altri reati; la motivazione negativa deve essere specifica e collegata agli elementi del caso (natura, numero ed epoca dei precedenti, ecc.)

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione di generalità a un pubblico ufficiale integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. nel momento in cui viene resa, senza necessità che il pubblico ufficiale sia effettivamente tratto in inganno o che sia impossibilitato a verificare immediatamente la verità.
  • Le doglianze che mirano a dimostrare l'inidoneità della dichiarazione a trarre in inganno devono essere fondate su elementi concreti e specifici: argomentazioni generiche o ipotetiche difficilmente sovvertiranno la valutazione di merito.
  • Le valutazioni di merito (attendibilità delle prove, valutazione degli accertamenti della polizia giudiziaria) sono in linea di principio insindacabili in cassazione salvo vizio di motivazione o violazione di legge.
  • Quando è chiesta la sostituzione di una pena detentiva con una pecuniaria, il giudice è obbligato a motivare point by point il diniego: deve formulare una prognosi concreta sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva, esplicitando come i precedenti e gli elementi di fatto giustifichino la negativa valutazione dell'efficacia della pena sostitutiva.
  • La mancata o generica motivazione sul diniego di benefici sostitutivi rende il provvedimento cassabile e comporta, se del caso, l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.

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