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Provvedimento

Deliberazione n. 210 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati in via d'urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che l'interessato temeva potessero essere diffusi tramite Instagram e Telegram senza consenso. Il Garante conferma l'ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare per 12 mesi, a fini probatori, l'eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d'urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento origina da una segnalazione presentata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riferibile all'interessato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e oggetto di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d'urgenza con le determinazioni nn. 111 e 112 del 21 marzo 2024.

Misure ordinate alle piattaforme

Con i provvedimenti urgenti, trasmessi alle società gestori delle piattaforme il 21 marzo 2024, è stato disposto di:

  • ingiungere a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • prescrivere la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi l'11 aprile 2024, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 118/2024 e 119/2024 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non reca sanzioni pecuniarie, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato, finalizzate alla tutela immediata della persona interessata.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire in materia di c.d. revenge porn entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in urgenza due determinazioni il 21 marzo 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l'11 aprile 2024, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 118/2024 e 119/2024 adottati dal dirigente competente il 21 marzo 2024. La ratifica interviene ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Contenuto delle prescrizioni

La conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro deve avvenire a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le società destinatarie devono inoltre comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.

Come è indicizzato

Materierevenge porndiritti dell'interessatopiattaforme digitalimisure di sicurezza

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