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Sentenza

Sentenza del 20/04/2018 n. 9849 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella esattoriale di Euro 31.868,09 relativa a IRES, IRAP e IVA per il 2004, sostenendo di aver commesso errori materiali nella dichiarazione originaria, con conseguente omessa indicazione di perdite e di crediti IVA. In particolare, ha contestato che la dichiarazione integrativa del 4 maggio 2007 fosse stata considerata tardiva ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, e ha dedotto che l'iscrizione IVA comportasse una duplicazione d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la possibilità per la società di far valere in giudizio gli errori dichiarativi solo perché la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis. Il contribuente può infatti contestare in sede giudiziale la maggiore pretesa tributaria, dimostrando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione, anche indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il secondo, relativo all'IVA, è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente riferito alla motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché esamini nel merito l'effettività e la rilevanza degli errori dichiarativi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    controllo automatizzato della dichiarazione fiscale

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e può costituire il presupposto per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    controllo automatizzato della dichiarazione IVA

    Prevede il controllo automatizzato dei dati dichiarati ai fini IVA e la conseguente liquidazione delle imposte dovute.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Consente la presentazione di dichiarazioni integrative entro i termini previsti per l'accertamento, secondo la disciplina applicabile.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    le dichiarazioni ... possono essere integrate ... mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

    Prevede un termine più breve per correggere errori che abbiano comportato un maggior reddito, un maggior debito d'imposta o un minor credito, con possibilità di compensazione del credito risultante.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    termini stabiliti ... per l'accertamento

    Individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento e, secondo la giurisprudenza richiamata, il termine per correggere errori dichiarativi a danno dell'Erario.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    rimborso dei versamenti diretti

    Il rimborso dei versamenti diretti può essere richiesto entro il termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame di un fatto decisivo

    Individua i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per errori di diritto e per omesso esame di fatti decisivi.

  • Art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte; il motivo relativo all'IVA è stato tuttavia dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La tardività della dichiarazione integrativa secondo i termini amministrativi non impedisce necessariamente al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria fondata su errori o omissioni della dichiarazione originaria.
  • Nel processo tributario il giudice deve verificare il rapporto d'imposta sostanziale e la fondatezza della pretesa, anche quando il contribuente deduce errori materiali o di diritto commessi nella dichiarazione.
  • Il contribuente deve comunque allegare e provare in modo concreto l'esistenza dell'errore, l'effettività dei costi, delle perdite o dei crediti e la loro incidenza sull'imposta dovuta.
  • I termini per la dichiarazione integrativa, per il rimborso e per la contestazione giudiziale della pretesa sono istituti distinti e non devono essere automaticamente sovrapposti.
  • Le contestazioni relative a una cartella devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze rivolte soltanto al contenuto della cartella possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente l'imposta al contribuente, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione della documentazione e della fondatezza sostanziale delle sue contestazioni.

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