Sentenza n. 1553/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Avellino nell’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Avellino n. 1823/2021 e n. 746/2023, passate in giudicato, che lo avevano condannato al pagamento di crediti per servizi sociali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore cessionario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla cooperativa sociale, ha agito per ottenere l’ottemperanza alle sentenze civili n. 1823/2021 e n. 746/2023, relative a crediti per interventi e servizi sociali prestati in due distinti periodi in favore di un minore. I decreti ingiuntivi originariamente emessi contro il Comune di Altavilla Irpina, per € 12.198,00 oltre interessi moratori e € 16.458,75 oltre interessi moratori, erano stati revocati in sede di opposizione; le sentenze avevano condannato al pagamento il Comune di Avellino. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune di Altavilla Irpina ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; il Comune di Avellino non si è costituito.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha ritenuto che i titoli civili, ritualmente notificati e passati in giudicato, individuassero il Comune di Avellino quale soggetto obbligato al pagamento; il Comune di Altavilla Irpina è invece estraneo all’obbligo, essendo già stato accertato nel giudizio civile il suo difetto di legittimazione passiva. Il Comune di Avellino non ha provato di avere adempiuto, pur gravando su di esso tale onere. Gli è quindi ordinato di pagare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme indicate nei titoli, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di inerzia, decorso il termine, il Prefetto di Avellino, o un dirigente o funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Comune di Avellino è condannato alle spese, liquidate in complessivi € 1.500,00, di cui € 750,00 per ciascuna delle parti costituite, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA; per la ricorrente è disposta l’attribuzione al difensore antistatario. L’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, quando si tratti di sentenze passate in giudicato.
art. 2909 c.c.
“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” sicché va accolta l’eccezione sollevata dal Comune di Altavilla Irpina atteso che già in sede di giudizio civile è stato acclarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla suddetta amministrazione locale e circoscritta soggettivamente la condanna al pagamento al Comune di Avellino;
Il giudicato civile vincola le parti e i loro aventi causa anche quanto all’individuazione del soggetto obbligato; non è quindi possibile estendere l’obbligo di pagamento al Comune il cui difetto di legittimazione passiva è stato già accertato.
artt. 112 ss. c.p.a.
l’amministrazione comunale avellinese, difatti, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali; sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
In sede di ottemperanza, l’amministrazione tenuta al giudicato deve provare di averlo eseguito; in assenza di tale prova, e sussistendo un titolo passato in giudicato, ricorrono i presupposti per ordinare l’adempimento e predisporre l’intervento sostitutivo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongono a una pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
- Nel giudizio di ottemperanza, il soggetto pubblico tenuto all’adempimento è quello individuato dal giudicato; l’accertamento definitivo circa l’estraneità di un’altra amministrazione all’obbligo non può essere superato estendendo a essa l’esecuzione.
- Quando il creditore agisce in qualità di cessionario e documenta la cessione del credito risultante da titoli giudiziali passati in giudicato, l’amministrazione obbligata deve adempiere, salvo provare l’avvenuta esecuzione, anche parziale, dei titoli.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1544/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1560/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1547/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1828/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1829/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1830/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →