Ordinanza n. 1258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione II-quater, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza di demolizione con ordine di ripristino dello stato dei luoghi e contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria mediante accertamento di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado. L'appello riguarda le articolate censure dedotte avverso l'ordinanza comunale di demolizione, accompagnata dall'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria richiesto mediante accertamento di conformità. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica le singole violazioni di legge, figure di eccesso di potere o altri motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale proposta dalle società appellanti e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è stata adottata ritenendo che le questioni articolate nell'appello, relative sia all'ordinanza di demolizione e al contestuale ripristino sia al diniego di sanatoria edilizia, richiedano un adeguato approfondimento nella fase di merito. Considerati inoltre i profili di periculum in mora, il Collegio ha ritenuto necessario mantenere integra la situazione controversa nelle more della definizione del giudizio. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello; l'istanza è stata accolta mediante sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le censure contro un'ordinanza di demolizione e contro il diniego di sanatoria edilizia presentano articolate questioni meritevoli di approfondimento nella fase di merito, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, ove sussista anche il periculum in mora.
- La sospensione cautelare della sentenza impugnata può essere disposta per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio di merito, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità degli atti edilizi contestati.
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