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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la quantificazione della pena inflitta con sentenza del 30/09/2025 per il delitto di furto aggravato dalla destrezza commesso il 05/07/2019, rilevando che il giudice aveva adottato come pena base il minimo di un anno di reclusione quando, alla data del fatto, la normativa vigente (modifica con legge 23/06/2017 n.103) fissava il minimo edittale per l'aggravante di cui all'art.625 cod.pen. in due anni. In sostanza il ricorrente deduceva che la pena concreta è illegale perché non corrisponde ai parametri edittali aggiornati applicabili al reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato la legittimità del ricorso del Pubblico Ministero (art.443, 593 e 608, comma 2, cod.proc.pen.) e ha qualificato la pena inflitta come illegale in quanto non corrispondente al minimo previsto dalla legge per il reato aggravato. La sentenza di merito è stata annullata esclusivamente in relazione alla determinazione della pena; sono comunque confermate le statuizioni sulla responsabilità. La causa è rimessa al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sulla quantificazione della pena, applicando i parametri edittali corretti.

Norme richiamate

  • art.625 c.p.

    La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500

    La Corte ha ritenuto che, essendo presente l'aggravante (uso della destrezza), dovessero essere applicati i parametri edittali previsti dall'art.625, come modificati dalla legge 23/06/2017 n.103, e che il giudice di merito ha erroneamente utilizzato un minimo inferiore (1 anno) rispetto al minimo legale vigente (2 anni).

  • legge 23 giugno 2017, n.103, art.1 comma 7

    all'articolo 625, primo comma, cod.pen le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»

    Questa modifica ha elevato il minimo edittale per il furto aggravato; la Corte ha stabilito che tale parametro era già operativo alla data del fatto (05/07/2019) e doveva trovare applicazione nella determinazione della pena.

  • art.624 c.p.

    Norma base sul delitto di furto richiamata dall'art.625; l'art.625 disciplina le ipotesi aggravate e i relativi parametri edittali da applicare quando ricorrono le aggravanti.

  • art.443, art.593 e art.608, comma 2, c.p.p.

    Disponibilità del rimedio: sebbene la parte pubblica non possa proporre appello contro le sentenze di condanna rese con rito abbreviato (art.443 c.p.p.), l'art.608, comma 2, in combinato disposto con l'art.593, consente al Pubblico Ministero di ricorrere in Cassazione contro pronunce rese con il rito abbreviato; la Corte ha confermato la legittimità dell'impugnazione da parte del PM per vizio di legge relativo alla pena.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    Riferimento ai principi consolidati secondo cui la pena è illegale quando non corrisponde, per genere, specie o quantità, a quella prevista dall'ordinamento; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare l'illegittimità della pena quando essa si colloca al di fuori dei limiti edittali stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso in Cassazione contro sentenze pronunciate con il rito abbreviato quando invochi vizio di legge (es. pena illegale) ai sensi dell'art.608, comma 2, in combinato disposto con art.593 c.p.p.
  • La pena è "illegale" quando, per specie o per quantità, non corrisponde ai limiti edittali previsti dalla legge vigente al momento del fatto; in tal caso la sentenza va annullata quanto alla determinazione della pena.
  • Se l'illegittimità riguarda solo la quantificazione della pena e non la responsabilità, la Corte di Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla pena e rinvia al giudice di merito per la rideterminazione secondo i parametri corretti, mantenendo ferme le statuizioni sulla colpevolezza.
  • Al momento della determinazione della pena il giudice deve applicare i parametri edittali in vigore alla data del fatto; modifiche legislative intervenute prima del fatto prevalgono sui parametri precedenti.
  • Nei ricorsi per pena illegale è essenziale verificare sia il parametro minimo che quello massimo previsto per la fattispecie aggravata: l'errore sul minimo, come nel caso esaminato, è sufficiente a configurare illegittimità della pena concreta.

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