Sentenza del 19/04/2016 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta di registro - cartella di pagamento - legittimazione passiva - ente riscossione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alla domanda di annullamento della cartella per carenza di motivazione. La responsabilità per eventuali vizi motivazionali dell'atto deve essere riferita all'ente impositore che lo ha formato, non al concessionario incaricato della riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Veniva contestata la legittimità della cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, in particolare per carenza di motivazione. La questione riguardava la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: quest'ultimo non aveva predisposto autonomamente la cartella né disponeva di poteri decisionali sul contenuto dell'atto, essendo stata la cartella elaborata dall'ente impositore.
Massime di principio
- Quando si contesta un vizio proprio della cartella o dell'atto impositivo, come l'insufficienza o l'assenza di motivazione, deve essere convenuto in giudizio l'ente che ha formato l'atto e ne ha determinato il contenuto.
- L'agente della riscossione, se si limita a notificare e riscuotere un atto predisposto dall'ente impositore, normalmente non è legittimato passivamente per contestazioni relative al merito o alla motivazione dell'atto.
- L'ente della riscossione può invece essere legittimato per vizi propri della sua attività, quali irregolarità della notifica, errori nella procedura esecutiva o altre condotte direttamente imputabili al concessionario.
- In caso di contestazioni miste, relative sia al contenuto dell'atto impositivo sia all'attività di riscossione o notificazione, è prudente individuare e coinvolgere entrambi i soggetti responsabili, specificando per ciascuno il vizio contestato.
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