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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15242/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 15/06/2011 (irrevocabile 13/01/2012) che condannò Marfella a 3 anni e 6 mesi per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale (reati commessi il 2/3/2011) e la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/04/2020 (irrevocabile 12/05/2020) che lo condannò a 14 anni per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e traffico di stupefacenti (dalla fine del 2012 con condotte perduranti). Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni dei collaboratori dimostrassero che già nel 2011 gestiva una piazza di spaccio per conto del clan, quindi le condotte del 2011 facevano parte di un progetto criminoso unitario.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede un'anticipata e unitaria ideazione delle violazioni già presente nella mente dell'imputato nella loro specificità. Il giudice dell'esecuzione ha esaminato i concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, soggetti coinvolti) e ha ritenuto che non emergesse una programmazione unitaria al momento del 2/3/2011. Rilevanti elementi: lo svincolo temporale (circa un anno e mezzo tra i fatti del 2011 e l'operatività delle associazioni contestate), la diversa compagine di partecipi, e il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori che non certificano una deliberazione comune sin dal 2011 (alcune dichiarazioni indicano autonomia, rifornimenti senza versamenti al clan, incomprensioni e successive assunzioni di ruolo solo dopo il 2015). La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha prodotto in cassazione le fonti di prova dichiarativa necessarie a smentire la valutazione del giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la continuazione: richiede un'anticipata e unitaria ideazione delle più violazioni; la mera inclinazione a reiterare o una generica vita criminale non è sufficiente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso; la giurisprudenza esclude la continuazione automatica tra il reato associativo e reati-fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze contingenti.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati di traffico di stupefacenti impiegata per qualificare i reati-fine collegati all'associazione; la sua mera presenza non basta a stabilire la continuità senza prova di un programma comune.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'aggravante dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; in relazione alla continuazione occorre verificare se i reati-fine erano prevedibili ab origine.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione/erronea applicazione di norme di diritto e mancanza/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella motivazione e nella prospettazione delle ragioni in cassazione; il ricorso deve indicare con sufficiente specificità le ragioni di doglianza.

  • Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza che enfatizza la necessità di una verifica approfondita e multifattoriale degli indicatori di continuazione, non basata su elementi isolati.

  • Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021 (Raiano)

    Conferma che non è configurabile la continuazione quando i reati-fine non erano programmabili ab origine dell'associazione.

  • Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 (Bosti)

    Precedente sul necessario discrimine tra programmazione unitaria e comportamenti estemporanei o contingenti.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede che, al momento della prima condotta, esistesse già un progetto criminoso unitario: non basta la mera ripetizione di reati della stessa specie.
  • I giudici valutano un insieme di indicatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, partecipanti comuni, modalità operative, sistematicità, abitudini programmate); nessuno di essi è da solo decisivo.
  • Un intervallo temporale significativo e la presenza di diversi coautori possono escludere la continuazione se non emerga una deliberazione comune antecedente.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro contenuto e nella dimensione temporale: richiedono riscontri e non sono automaticamente univoche a favore della continuità.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione il ricorrente deve indicare e, ove possibile, allegare le fonti probatorie dichiarative poste a fondamento della diversa ricostruzione; altrimenti la censura rischia di essere inammissibile o infondata.
  • Tra reato associativo e reati-fine non esiste automatica continuazione se i reati-fine erano legati a eventi contingenti non prevedibili al momento della costituzione dell'associazione.

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