Cassazione Penale, Sentenza n. 8781/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caia contestava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflitta il 18/05/2022. Il reclamo sosteneva che il fatto contestato (un presunto tentativo di comunicare con detenuti non appartenenti al suo gruppo di socialita') non fosse vero o, al piu', consistesse in un mero saluto innocuo non riconducibile alla nozione di 'comunicazione' vietata. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge (artt. 38, 39, 69, comma 6, lett. a), ord. pen. e 77 reg. es.), sostenendo che il magistrato avrebbe errato nel ritenere il reclamo inammissibile perché volto a sindacare il merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e generiche. Ha confermato che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo come impugnazione di merito, non sindacabile in quella sede. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione se un 'mero saluto' costituisca o meno una comunicazione vietata e' questione di merito e dipende dalle circostanze concrete, quindi non verificabile in cassazione con il rito di cui all'art. 35-bis. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-bis ord. pen.
ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 35-bis comma 4-bis ord. pen.)
La Corte applica il limite del controllo di legittimita' previsto dall'art. 35-bis, con possibilita' di sindacare inosservanza di norme e carenza di motivazione, ma non le valutazioni di merito riguardanti l'evento disciplinare.
art. 69 ord. pen.
art. 69, comma 6, lett. a) e lett. b)
Riferimento alle disposizioni sull'impugnazione dei provvedimenti disciplinari: qui la Corte distingue tra motivi procedurali o di legge sindacabili e censure di merito non ammesse.
art. 38 ord. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; tuttavia la Corte non ha ritenuto che dalla sua applicazione emergessero profili di illegittimita' procedurale tali da giustificare il ricorso.
art. 39 ord. pen.
Altro richiamo del ricorrente; la Corte non ha rilevato violazioni di tale norma nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 77 reg. es.
Richiamato nel ricorso ma non ritenuto idoneo a dimostrare vizi di legittimita' o di motivazione della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda, per colpa nel ricorso.
Massime di principio
- Le impugnazioni in materia disciplinare che si limitano a contestare il merito della valutazione (es. se un gesto sia da considerare comunicazione vietata o mero saluto) sono in genere inammissibili davanti al Magistrato di sorveglianza e in cassazione con il rito dell'art. 35-bis.
- Per ottenere un sindacato di legittimita' e' necessario dedurre specifici vizi di legge o della procedura (irregolarita' del verbale, violazione di norme sostanziali o processuali, o carenza della motivazione nei requisiti minimi di coerenza e logicita').
- La qualita' e specificita' delle censure e' essenziale: doglianze generiche o aspecifiche saranno dichiarate inammissibili e possono comportare condanna per spese e ammende per responsabilita' nel ricorso.
- La valutazione se un comportamento concreto costituisca una comunicazione vietata dipende sempre dalle circostanze del caso e viene considerata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimita' ordinaria ex art. 35-bis.
- Se si vuole impugnare una sanzione disciplinare conviene concentrarsi su vizi procedurali, omissioni formali, carenza di motivazione o violazioni normative chiaramente identificabili, corredando il ricorso di argomentazioni e riferimenti probatori precisi.
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