Sentenza del 08/05/2015 n. 9349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1996, ritenendo che il trasferimento anagrafico del contribuente a San Marino fosse stato effettuato per finalità esclusivamente fiscali e che il suo domicilio effettivo, inteso come centro principale degli affari, degli interessi economici, personali e familiari, fosse rimasto in Italia, precisamente a Fano. Sulla base anche di indagini bancarie, l'imponibile dichiarato di 44.266.000 lire era stato rideterminato in 216.231.000 lire, con recupero di IRPEF, ILOR, contributo al servizio sanitario e applicazione di sanzioni. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, l'applicazione retroattiva della presunzione di residenza fiscale per i trasferimenti verso Stati a fiscalità privilegiata, l'erronea individuazione del domicilio in Italia, la valutazione degli elementi probatori e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che l'iscrizione all'A.I.R.E. e il trasferimento della residenza anagrafica all'estero non escludono automaticamente la residenza fiscale italiana, poiché è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, il contribuente abbia in Italia il domicilio civilistico, ossia la sede principale dei propri affari e interessi. Nel caso concreto, la presenza in Italia della famiglia, la frequenza scolastica dei figli, l'assenza di una civile abitazione a San Marino, le proprietà immobiliari, le sedi societarie, i conti correnti e le spese sostenute in Italia costituivano elementi presuntivi idonei a radicare il domicilio a Fano. La Corte ha escluso la rilevanza decisiva dell'erroneo riferimento alla norma introdotta nel 1998, ritenendolo un argomento meramente rafforzativo, e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, anche perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 1 e 3
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e ha costituito la base normativa dell'avviso con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito imponibile anche sulla base delle indagini bancarie.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2
"Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile"
I criteri di iscrizione anagrafica, residenza civilistica e domicilio sono alternativi e non cumulativi. Anche chi risiede formalmente all'estero può essere fiscalmente residente in Italia se vi mantiene il domicilio per la maggior parte dell'anno.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 448 del 1998
Prevede una presunzione relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La Corte ha riconosciuto che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente, ma ha ritenuto l'errore non decisivo perché la residenza fiscale risultava comunque dal domicilio in Italia secondo la disciplina ordinaria.
Codice civile, art. 43
"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi"
Il domicilio è individuato in base al collegamento effettivo e complessivo con un luogo, considerando interessi economici, personali, familiari e sociali, anche indipendentemente dalla presenza fisica o dalla residenza anagrafica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, comma 2
Il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata, anziché della ricevuta di spedizione, non comporta l'inammissibilità dell'appello quando l'avviso consente comunque di comprovare la data di spedizione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 12 e 25
Le richieste di applicazione del cumulo giuridico e di rideterminazione delle sanzioni devono essere proposte tempestivamente nei gradi di merito e formulate in modo specifico; una censura nuova, generica o priva dei requisiti processuali è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le violazioni di legge e di un momento di sintesi per i vizi di motivazione. L'inosservanza può determinare l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- L'iscrizione all'A.I.R.E. e la residenza anagrafica all'estero non sono sufficienti, da sole, a escludere la residenza fiscale italiana.
- Per stabilire la residenza fiscale occorre verificare se, per la maggior parte del periodo d'imposta, il contribuente abbia mantenuto in Italia la sede principale dei propri affari, interessi economici, rapporti familiari e relazioni personali.
- Gli elementi devono essere valutati complessivamente: famiglia, abitazione, scuole dei figli, proprietà immobiliari, sedi societarie, conti correnti, spese e altre manifestazioni concrete della vita personale ed economica possono dimostrare il domicilio italiano.
- La presunzione specifica introdotta successivamente per i trasferimenti verso Stati a fiscalità privilegiata non può essere applicata retroattivamente; tuttavia, l'Amministrazione può comunque dimostrare la residenza fiscale italiana mediante le regole ordinarie sul domicilio e sulla residenza civilistica.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito, se quest'ultima è coerente, completa e logicamente motivata.
- Le eccezioni processuali e le richieste sulle sanzioni devono essere formulate nei precedenti gradi di giudizio e con precisione, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
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