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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che l’Ufficio avesse notificato l’atto oltre il termine triennale di decadenza, decorrente dalla registrazione dell’atto di compravendita del 4 agosto 2010 e quindi scadente il 4 agosto 2013. Ha inoltre sostenuto di avere iniziato tempestivamente i lavori per fondere l’immobile acquistato con un’altra unità immobiliare contigua, così da realizzare un’unica abitazione e conservare l’agevolazione "prima casa".

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondata l’eccezione di tardività dell’accertamento. Il termine triennale per il controllo non decorreva dalla registrazione dell’atto, ma dalla scadenza del termine concesso alla contribuente per realizzare la fusione, ossia dal 4 agosto 2013. L’avviso notificato il 18 settembre 2013 era pertanto tempestivo. L’inizio dei lavori non è stato ritenuto sufficiente, poiché l’accorpamento non risultava ancora dai dati catastali. La contribuente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese del grado di appello, oltre alle 500 euro già liquidate in primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 76 del D.P.R. n. 131/1986

    Il termine per l’esercizio del potere di controllo decorre, nel caso esaminato, dalla scadenza del termine previsto per realizzare la fusione degli immobili.

    La Commissione ha ritenuto che l’Amministrazione non potesse verificare prima della scadenza se il contribuente avesse effettivamente realizzato l’unica unità abitativa. Di conseguenza, il termine triennale per l’accertamento decorreva dal 4 agosto 2013 e non dal 4 agosto 2010.

  • Agevolazione fiscale "prima casa"

    Quando il beneficio è subordinato alla fusione o all’accorpamento di più unità immobiliari, non è sufficiente dimostrare l’avvio dei lavori: occorre che l’unificazione sia effettivamente realizzata e risulti formalmente, anche sotto il profilo catastale, entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Se un’agevolazione fiscale dipende dal compimento di un’attività futura entro un termine determinato, il termine per il controllo dell’Amministrazione può decorrere dalla scadenza di tale termine, perché solo allora è possibile verificare definitivamente l’adempimento.
  • L’inizio dei lavori o la mera intenzione di completare l’intervento non equivalgono alla realizzazione dell’adempimento richiesto per conservare l’agevolazione.
  • Per dimostrare la fusione o l’accorpamento di immobili è rilevante la regolarizzazione formale e catastale dell’operazione, non soltanto la situazione materiale degli immobili.
  • In caso di contestazione della decadenza dell’Amministrazione, è necessario individuare correttamente il dies a quo previsto dalla disciplina applicabile e verificare se l’obbligo del contribuente fosse già definitivamente esigibile.
  • La parte che perde il giudizio tributario può essere condannata al pagamento delle spese sia del primo grado sia dei successivi gradi di giudizio.

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