Sentenza del 25/07/2016 n. 4903 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Verifica fiscale - Società - Responsabilità di socio receduto - Emersione - Obbligo di partecipazione alla verifica - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di coinvolgere il socio receduto quando, nel corso della verifica fiscale, emergano irregolarità potenzialmente riconducibili alla sua responsabilità solidale e illimitata. Sebbene normalmente gli operatori debbano interloquire soltanto con l'imprenditore individuale o con il rappresentante della società, il socio receduto deve essere messo in condizione di conoscere gli addebiti e di formulare tempestivamente le proprie osservazioni.
La decisione
È stato affermato che il socio receduto deve partecipare alla verifica quando emergono elementi idonei a fondare una sua responsabilità personale. Se non è possibile coinvolgerlo durante le operazioni ispettive, l'Amministrazione deve almeno notificargli gli atti conclusivi delle indagini, così da consentirgli di prendere posizione sulle irregolarità e sugli addebiti fiscali prima della loro definitiva contestazione. La mancata partecipazione può quindi compromettere la validità o l'efficacia dell'accertamento nei suoi confronti.
Massime di principio
- Durante una verifica fiscale l'interlocutore ordinario è il contribuente verificato o il rappresentante legale della società; non esiste, in via generale, un obbligo di informare ogni soggetto collegato all'impresa.
- Quando però l'attività ispettiva fa emergere una possibile responsabilità personale, solidale e illimitata di un socio receduto, tale soggetto deve essere coinvolto nel procedimento.
- Il coinvolgimento deve avvenire preferibilmente durante la verifica; se ciò non è possibile, deve essere garantito almeno mediante la notifica degli atti conclusivi e degli addebiti rilevanti.
- La partecipazione del soggetto potenzialmente responsabile serve a garantire il contraddittorio e a permettergli di contestare tempestivamente le irregolarità prima dell'adozione o dell'efficacia degli atti fiscali nei suoi confronti.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione non può fondare una pretesa personale su elementi emersi in una verifica svolta esclusivamente con la società senza offrire al soggetto interessato una concreta possibilità di difesa.
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