Sentenza del 24/03/2015 n. 1787 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Ricorso avverso accertamento per maggiore ICI conseguente a variazione catastale richiesta dal contribuente. Mancata comunicazione al contribuente che aveva richiesto la variazione - Rigetto del ricorso nonché dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato il maggiore importo ICI determinato in seguito a una variazione catastale dell’immobile. Ha sostenuto che la variazione non le era stata notificata e che, pertanto, non poteva produrre effetti nei suoi confronti prima della notificazione. In appello ha inoltre dedotto che la mancata comunicazione avrebbe impedito la corretta decorrenza degli effetti fiscali della variazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto in primo grado e anche l’appello è stato rigettato. È stata ritenuta decisiva la circostanza che la variazione catastale fosse stata richiesta dalla stessa contribuente, la quale ne conosceva quindi l’esistenza e il contenuto. La mancata notificazione non ha impedito al Comune di applicare la maggiore ICI, anche perché la contribuente avrebbe potuto contestare la variazione catastale direttamente nei confronti dell’Ufficio finanziario competente, unico soggetto in grado di fornire la documentazione relativa alla notificazione. È stato inoltre richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il contribuente può impugnare congiuntamente l’atto impositivo e l’atto catastale presupposto, anche quando quest’ultimo non sia stato autonomamente notificato.
Norme richiamate
Disciplina dell’ICI e variazioni catastali
La maggiore ICI può essere determinata sulla base della rendita catastale risultante dalla variazione dell’immobile, anche quando la variazione sia stata richiesta dal contribuente. In tale situazione, la conoscenza della variazione da parte del richiedente assume rilievo ai fini della contestazione dell’imposta.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 3160/2011
Il contribuente può contestare l’atto impositivo impugnando anche il presupposto catastale, ove non autonomamente notificato, chiamando in giudizio l’amministrazione competente a emetterlo o a documentarne la notificazione.
Massime di principio
- Quando una variazione catastale è stata richiesta direttamente dal contribuente, la sua mancata notificazione può avere un peso ridotto, poiché la conoscenza della variazione può risultare già acquisita.
- La contestazione della maggiore imposta non deve necessariamente limitarsi all’atto impositivo: se l’imposta deriva da una rendita o variazione catastale, è opportuno contestare anche l’atto catastale presupposto e coinvolgere l’ufficio competente.
- La mancata notifica della variazione catastale non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accertamento, soprattutto quando il contribuente conosceva o aveva richiesto la variazione.
- Per contestare efficacemente la decorrenza degli effetti fiscali di una variazione, il contribuente deve fornire elementi concreti sull’assenza di conoscenza, sull’erroneità della rendita o sulla violazione delle regole di efficacia e notificazione.
- In casi analoghi è essenziale verificare sia la legittimità dell’avviso ICI, sia la correttezza della rendita catastale e della procedura seguita dall’Ufficio finanziario.
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