Ordinanza n. 268/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01827/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - “…del provvedimento del Comune di Taormina, Area Tecnica, del 6 marzo 2025 numero 9383 con cui è stata revocata la “...concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 576 del 24/10/2018...” disponendo l'immediato sgombero; - nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, della nota del Comune di Taormina del 29 novembre 2024 prot 47842 di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione e della nota della Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Taormina “...acquisita al protocollo dell'Ente n. 35402 del 27 agosto 2024…”, richiamata nella stessa comunicazione di avvio procedimento di revoca; - nonché per la condanna del Comune resistente al pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un chiosco nell’area di San Pancrazio; in via originaria, provvedimento comunale di revoca della concessione e ordine di immediato sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la revoca, da parte del Comune, della concessione di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di un chiosco nell’area di San Pancrazio, accompagnata dall’ordine di immediato sgombero. L’appellante ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della revoca, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’insufficienza della motivazione, la mancata considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento e l’omessa valutazione di soluzioni alternative o di una ricollocazione. Ha inoltre proposto domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La revoca è stata motivata dall’Amministrazione con esigenze di pubblico interesse connesse alla riorganizzazione dell’area, alla fermata del trasporto pubblico locale, alla presenza di stalli taxi, alla movimentazione dei mezzi pubblici e alla fruizione degli spazi da parte dell’utenza.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni prospettate richiedano un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare. In particolare, occorre verificare in modo pieno la concreta conformazione dell’area, l’effettiva incidenza del chiosco sull’attuale assetto della viabilità e la proporzionalità della revoca, nonché la praticabilità di soluzioni alternative o di ricollocazione. In assenza di tale accertamento, non è stata ritenuta concedibile una misura idonea a modificare l’assetto attuale dell’area, soprattutto durante il periodo di massima affluenza turistica, quando risultano più intense la presenza dell’utenza, la circolazione dei mezzi pubblici e l’attività del servizio taxi. Il pregiudizio dell’impresa è stato considerato apprezzabile, ma allo stato prevalentemente economico-patrimoniale e quindi suscettibile di eventuale valutazione nella sede competente. Nel bilanciamento cautelare è stata accordata prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, alla regolarità del trasporto pubblico locale e all’ordinata gestione dell’area. Il rigetto cautelare non anticipa il giudizio di merito sulla legittimità della revoca, sull’istruttoria, sulla proporzionalità della misura, sulle alternative o ricollocazione e sulle domande patrimoniali. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta all’esito del bilanciamento cautelare.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Indicato dall’appellante quale fondamento della domanda di indennizzo conseguente alla revoca; la relativa domanda è rimasta impregiudicata, non essendo stata decisa nel merito in questa fase.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando la legittimità di una revoca di concessione di occupazione di suolo pubblico dipende dall’accertamento della concreta conformazione dell’area, dell’incidenza dell’occupazione sulla viabilità e della proporzionalità della misura, il giudice può negare la sospensione se tali profili richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse economico-patrimoniale del concessionario può recedere rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, alla regolarità del trasporto pubblico locale e all’ordinata fruizione di un’area ad alta affluenza turistica, quando non sia stata ancora pienamente accertata la compatibilità dell’occupazione con tali esigenze.
- Il rigetto della domanda cautelare fondato sulla prevalenza interinale dell’interesse pubblico non comporta un’anticipazione del giudizio sulla legittimità sostanziale della revoca né preclude l’esame successivo dei vizi di istruttoria, motivazione e proporzionalità, della praticabilità di soluzioni alternative o della domanda di indennizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →