Sentenza del 04/02/2016 n. 1064 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Reclamo-mediazione - Mancanza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza del previo reclamo-mediazione. L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di eccezione da parte dell'amministrazione resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia aveva un valore non superiore a 20.000 euro, soglia per la quale la presentazione del reclamo-mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Il ricorrente ha omesso di presentare tale reclamo prima di adire l'organo giudiziario.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo-mediazione nel processo tributario
Nelle controversie di valore non superiore a euro ventimila, la presentazione del reclamo-mediazione è condizione di procedibilità dell'azione avanti all'organo giudiziario
Il reclamo-mediazione deve essere presentato prima del ricorso giudiziario nelle controversie entro la soglia di valore prevista; l'omissione impedisce la valida instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie di valore rientrante nella soglia prevista dalla legge, il contribuente deve verificare e rispettare preventivamente l'obbligo di reclamo-mediazione.
- La mancata presentazione del reclamo-mediazione comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente impossibilità di ottenere una decisione sul merito della controversia.
- L'assenza del reclamo-mediazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase e grado del procedimento, anche se l'amministrazione non la contesta.
- Prima di proporre ricorso è necessario controllare il valore della controversia, la disciplina applicabile ratione temporis e il rispetto delle formalità e dei termini previsti per il reclamo-mediazione.
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