Sentenza del 12/03/2018 n. 1047 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
1) Accertamento - Società di comodo - Prova di circostanze oggettive che hanno ostacolato il conseguento dei ricavi - Sufficiente. 2) Società agricola - Tassazione del reddito su base catastale - Dicitura "società agricola" nella ragione/denominazione sociale - Necessaria - Mancanza della dicitura "società agricola" - Tassazione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'applicabilità della disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994 e, dall'altro, la possibilità di qualificare la società come società agricola con conseguente determinazione del reddito su base catastale. La società sosteneva che circostanze oggettive avevano impedito il conseguimento dei ricavi presunti e che l'oggetto sociale agricolo consentiva la tassazione catastale. Tuttavia, la ragione o denominazione sociale non conteneva la dicitura obbligatoria "società agricola".
La decisione
La disciplina delle società di comodo non è applicabile quando il contribuente dimostra circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti, trattandosi di una presunzione suscettibile di prova contraria. Tuttavia, la società non ha potuto beneficiare della tassazione su base catastale perché mancava nella denominazione sociale la dicitura "società agricola", requisito tassativo previsto dal D.M. n. 213/2007. In assenza di tale requisito, alla società è stata negata la qualifica di società agricola ed è stata applicata la tassazione ordinaria.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La norma disciplina le società non operative o società di comodo e determina presuntivamente un reddito minimo.
La presunzione di reddito minimo è superabile mediante la prova di circostanze oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi presunti. Se tale prova è fornita, la disciplina delle società di comodo non può essere applicata.
D.M. n. 213/2007
Le società che esercitano esclusivamente attività agricole devono contenere la dicitura "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale.
La dicitura costituisce un requisito formale tassativo per ottenere la qualifica di società agricola e la conseguente determinazione del reddito su base catastale. L'assenza della dicitura impedisce l'applicazione del regime agevolato, anche se l'oggetto sociale è agricolo.
Art. 2135 del codice civile
Definisce le attività agricole esercitabili dall'imprenditore agricolo.
L'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dalla norma è necessario, ma non sufficiente, per ottenere la qualifica fiscale di società agricola: occorre anche rispettare i requisiti formali stabiliti dalla normativa speciale.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo si basa su una presunzione di reddito, ma il contribuente può superarla dimostrando in modo concreto e documentato circostanze oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi presunti.
- La prova contraria deve riferirsi a impedimenti effettivi e verificabili, non a mere difficoltà gestionali o a una generica contestazione dell'accertamento.
- Per accedere a un regime fiscale speciale non è sufficiente svolgere materialmente l'attività agevolata: devono essere rispettati anche tutti i requisiti formali richiesti dalla legge o dai regolamenti.
- Nel caso delle società agricole, la dicitura "società agricola" nella ragione o denominazione sociale è un requisito necessario; la sua omissione può comportare l'applicazione della tassazione ordinaria.
- La verifica dei requisiti formali deve essere effettuata prima di presentare le dichiarazioni fiscali e, ove necessario, mediante tempestiva modifica dell'atto costitutivo o della denominazione sociale.
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