Sentenza n. 2070/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire per la realizzazione di una casa vacanze su lotto inferiore a 1.000 metri quadrati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 82/2024, deducendo violazione dell’art. 30, comma 11, della legge regionale siciliana n. 19/2020, degli artt. 10 e 12 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 5 della legge regionale n. 16/2016 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità e sproporzionalità. Secondo il ricorrente, l’ultimo periodo dell’art. 30, comma 11, della l.r. n. 19/2020 avrebbe consentito il rilascio del titolo edilizio secondo il regime ordinario del d.P.R. n. 380/2001 per i lotti inferiori a 1.000 metri quadrati, anche in assenza dei piani attuativi previsti dal PRG. Il Comune avrebbe omesso di svolgere un’adeguata istruttoria, limitandosi a recepire il parere dell’Assessorato regionale, che rimetteva comunque all’ente la verifica concreta delle condizioni applicative della disposizione. Il ricorrente ha inoltre contestato il riferimento alla necessità delle urbanizzazioni primarie e secondarie e l’omessa verifica del grado di urbanizzazione e antropizzazione dell’area. Infine, ha censurato la motivazione per relationem del provvedimento di annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 30, comma 11, della l.r. n. 19/2020 fornita dall’Assessorato regionale: la disposizione disciplina l’estensione minima dei piani particolareggiati attuativi e le possibili modalità alternative per documentati motivi, ma non introduce una deroga automatica all’obbligo di pianificazione attuativa per i lotti inferiori a 1.000 metri quadrati. Il riferimento ai lotti di estensione inferiore a tale soglia deve essere coordinato con le prescrizioni urbanistiche della zona e con l’esistenza dei piani attuativi e delle opere di urbanizzazione necessarie. Il Collegio ha escluso che il lotto potesse qualificarsi come “lotto intercluso”, fattispecie eccezionale che consente di prescindere dal piano esecutivo solo quando il lotto sia l’unico non edificato, si trovi in una zona integralmente costruita, sia dotato di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e il progetto sia pienamente conforme al PRG. La mera parziale edificazione della zona o la presenza di infrastrutture non sono sufficienti. Poiché il lotto non presentava tali caratteristiche, sono state ritenute infondate sia la censura di violazione dell’art. 30, comma 11, sia quella di difetto di istruttoria. È stata respinta anche la censura relativa alla motivazione, essendo legittima la motivazione per relationem mediante richiamo espresso a un atto istruttorio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990. Le spese sono state compensate nei confronti dell’Assessorato regionale; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 30, comma 11, l.r. Sicilia n. 19/2020
L’estensione minima dei PPA non può essere inferiore a 10 mila metri quadrati per consentire il raggiungimento dell’unità minima funzionale delle opere di urbanizzazione secondarie da cedere previa stipula di convenzione. Tuttavia, se per documentati motivi, l’estensione è compresa tra 10 mila e 5 mila metri quadrati, a titolo di flessibilità compensativa, le aree da cedere sono ragguagliate a 10 mila metri quadrati. Per estensioni inferiori a 5 mila metri quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri quadrati, si applica il permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 16/2016 ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di estensioni inferiori a mille metri quadrati si applicano le disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni.
La disposizione non consente automaticamente di prescindere dai piani attuativi previsti dalla pianificazione urbanistica per i lotti inferiori a 1.000 metri quadrati; il rilascio del titolo edilizio resta subordinato al coordinamento con le prescrizioni urbanistiche della zona, ai piani attuativi e alle necessarie opere di urbanizzazione.
art. 9 d.P.R. n. 380/2001
La possibilità di derogare alla pianificazione attuativa per il cosiddetto lotto intercluso è eccezionale e richiede una situazione di fatto pienamente corrispondente a quella che sarebbe derivata dall’attuazione del piano esecutivo.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama espressamente atti istruttori che lo precedono e lo giustificano.
art. 20, comma 1, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale disciplina del permesso di costruire convenzionato applicabile, ove ne ricorrano le condizioni, alle estensioni inferiori a 5.000 e fino a 1.000 metri quadrati.
Massime di principio
- L’ultimo periodo dell’art. 30, comma 11, della l.r. Sicilia n. 19/2020 non introduce una deroga automatica all’obbligo di pianificazione attuativa per i lotti inferiori a 1.000 metri quadrati; la disposizione deve essere coordinata con le prescrizioni urbanistiche della zona e con l’esistenza dei piani attuativi e delle opere di urbanizzazione necessarie.
- La deroga alla necessità del piano attuativo per il cosiddetto lotto intercluso è ammissibile solo quando il lotto sia l’unico non edificato, ricada in una zona integralmente edificata, disponga di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e il progetto sia integralmente conforme al PRG, così che la situazione di fatto corrisponda a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo.
- La parziale edificazione di una zona o la presenza di infrastrutture e opere di urbanizzazione non sono, da sole, sufficienti a escludere la necessità dello strumento urbanistico attuativo, la cui adozione può perseguire finalità di riordino e sviluppo armonico del territorio.
- La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiama espressamente un atto istruttorio precedente che ne costituisce il presupposto e la giustificazione.
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