Sentenza del 14/02/2017 n. 557 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Motivi diversi dal primo grado - Violazione del divieto dei nova in appello - Sussistenza - Effetti - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di appello è stato dichiarato inammissibile, poiché i nuovi motivi non potevano essere esaminati in secondo grado. La decisione conferma che l'appello tributario deve rimanere entro i limiti delle censure già formulate nel primo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello introduceva motivi di impugnazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di primo grado. Tale ampliamento delle contestazioni integra la violazione del divieto di proporre domande o eccezioni nuove in appello, previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello
La norma vieta di introdurre in appello motivi, domande o eccezioni nuovi rispetto a quelli dedotti nel giudizio di primo grado. La violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione nella parte interessata e, secondo il principio enunciato, dell'atto di appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non consente di modificare o ampliare sostanzialmente l'oggetto della controversia già definito in primo grado.
- Le censure devono essere formulate tempestivamente davanti al giudice di primo grado; non è possibile riservare nuovi motivi al secondo grado.
- Prima di proporre appello è necessario verificare che ogni motivo sia riconducibile alle contestazioni già sollevate, anche se può essere ulteriormente argomentato o sviluppato.
- L'introduzione di motivi nuovi può determinare l'inammissibilità dell'appello, con conseguente prevalenza della decisione impugnata.
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