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Sentenza

Sentenza n. 16307/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 835/2025 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.06.2025

Giustizia amministrativa202602171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 835/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero ad attivarla e a pagare le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 835/2025 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 giugno 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata in sentenza, nonché al pagamento delle spese del giudizio del lavoro. La ricorrente ha dedotto che il titolo, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione anche ai fini esecutivi, era rimasto ineseguito. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 19 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute in base al titolo. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli i successivi 60 giorni per compiere gli atti necessari; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale, rientrando nella retribuzione onnicomprensiva dei dirigenti. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza accolta, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Per l’azione di ottemperanza relativa al titolo in questione, il TAR ha verificato come condizioni preliminari la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, devono risultare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso.
  • Quando non è controverso che una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
  • L’attività di commissario ad acta svolta dal direttore generale dell’Amministrazione, nell’ambito delle funzioni dirigenziali, non dà luogo a un compenso ulteriore quando il relativo onere è compreso nella retribuzione onnicomprensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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