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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11481/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per cessione di stupefacente, concorso in due estorsioni (art. 629 c.p.) e falso materiale in atto pubblico (artt. 476-482 c.p.) commessi in concorso con Vincenzo Cacciatore. Il ricorrente contestava in particolare: (i) la qualificazione del fatto come estorsione anziché truffa, sostenendo che la consegna del denaro da parte della vittima fosse frutto di un raggiro e non di costrizione; (ii) la mancata prova del falso materiale, rilevando che il verbale alterato non era stato rinvenuto e che le conversazioni intercettate non costituirebbero corpo del reato né prova sufficiente dell'alterazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e riproducevano pedissequamente le censure già proposte in appello senza confutare puntualmente le argomentazioni della Corte di merito. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito: dalle conversazioni intercettate e dalla deposizione della persona offesa emergevano chiaramente minacce, violenze (pugni e schiaffi) e costrizione a consegnare il denaro, giustificando la qualificazione come estorsione; inoltre le intercettazioni dimostravano l'alterazione del verbale (cambiamento di data) al fine di avvalorare la pretesa estorsiva, integrando la prova del falso materiale anche se l'intercettazione non è corpo del reato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La condotta è stata qualificata come estorsione perché dalle intercettazioni e dalla deposizione della vittima sono risultate minacce e violenze che hanno coartato la volontà della persona offesa inducendola a consegnare denaro

  • artt. 476-482 cod. pen.

    Il falso materiale in atto pubblico è stato ritenuto dimostrato dall'alterazione del verbale, comprovata dalle conversazioni intercettate che evidenziano la modifica della data per avvalorare l'estorsione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per sanzionare l'impugnazione inammissibile: condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Un'appello o ricorso che si limiti a ripetere censure già respinte senza contestare puntualmente le argomentazioni dei giudici di merito è, di norma, inammissibile.
  • Per distinguere estorsione da truffa è decisivo l'accertamento della coartazione della volontà della vittima: prove di minacce, violenze o costrizione (anche basate su intercettazioni e deposizioni) sostengono la qualificazione estorsiva.
  • Le intercettazioni, pur non essendo 'corpo del reato', possono costituire prova decisiva per fatti connessi (es. alterazione di un atto) se dimostrano inequivocabilmente l'intenzione e le condotte degli indagati.
  • L'assenza del documento alterato non esclude automaticamente la responsabilità per falso se esistono elementi probatori convergenti che dimostrino l'alterazione e lo scopo fraudolento.
  • Ricorrere con motivi vaghi o meramente assertivi comporta rischi pratici e sanzioni: oltre al rigetto, possono essere imposte spese e ammende ex art. 616 c.p.p. se l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorrente.

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