Cassazione Penale, Sentenza n. 11481/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per cessione di stupefacente, concorso in due estorsioni (art. 629 c.p.) e falso materiale in atto pubblico (artt. 476-482 c.p.) commessi in concorso con Vincenzo Cacciatore. Il ricorrente contestava in particolare: (i) la qualificazione del fatto come estorsione anziché truffa, sostenendo che la consegna del denaro da parte della vittima fosse frutto di un raggiro e non di costrizione; (ii) la mancata prova del falso materiale, rilevando che il verbale alterato non era stato rinvenuto e che le conversazioni intercettate non costituirebbero corpo del reato né prova sufficiente dell'alterazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e riproducevano pedissequamente le censure già proposte in appello senza confutare puntualmente le argomentazioni della Corte di merito. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito: dalle conversazioni intercettate e dalla deposizione della persona offesa emergevano chiaramente minacce, violenze (pugni e schiaffi) e costrizione a consegnare il denaro, giustificando la qualificazione come estorsione; inoltre le intercettazioni dimostravano l'alterazione del verbale (cambiamento di data) al fine di avvalorare la pretesa estorsiva, integrando la prova del falso materiale anche se l'intercettazione non è corpo del reato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come estorsione perché dalle intercettazioni e dalla deposizione della vittima sono risultate minacce e violenze che hanno coartato la volontà della persona offesa inducendola a consegnare denaro
Il falso materiale in atto pubblico è stato ritenuto dimostrato dall'alterazione del verbale, comprovata dalle conversazioni intercettate che evidenziano la modifica della data per avvalorare l'estorsione
Applicato per sanzionare l'impugnazione inammissibile: condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un'appello o ricorso che si limiti a ripetere censure già respinte senza contestare puntualmente le argomentazioni dei giudici di merito è, di norma, inammissibile.
- Per distinguere estorsione da truffa è decisivo l'accertamento della coartazione della volontà della vittima: prove di minacce, violenze o costrizione (anche basate su intercettazioni e deposizioni) sostengono la qualificazione estorsiva.
- Le intercettazioni, pur non essendo 'corpo del reato', possono costituire prova decisiva per fatti connessi (es. alterazione di un atto) se dimostrano inequivocabilmente l'intenzione e le condotte degli indagati.
- L'assenza del documento alterato non esclude automaticamente la responsabilità per falso se esistono elementi probatori convergenti che dimostrino l'alterazione e lo scopo fraudolento.
- Ricorrere con motivi vaghi o meramente assertivi comporta rischi pratici e sanzioni: oltre al rigetto, possono essere imposte spese e ammende ex art. 616 c.p.p. se l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorrente.
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