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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1697/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 3 giugno 2015 che, nell'opposizione allo stato passivo promossa dalla banca, aveva ammesso il credito della banca al passivo in via chirografaria ritenendo inefficace per revocatoria l'ipoteca costituita a garanzia di un mutuo fondiario concesso in esecuzione di un presunto piano di risanamento. La banca contestava, tra gli altri punti, l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare (mutui e garanzie posti in esecuzione di un piano di risanamento), nonché la valutazione sulla data certa e sull'idoneità del piano di risanamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'intervento del Banco di Desio e della Brianza e ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso per essere relativi a passaggi meramente ad abundantiam della motivazione. Ha accolto il terzo motivo principale, enunciando il principio secondo cui le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, della legge fallimentare trovano applicazione non solo all'azione revocatoria fallimentare ma, alle condizioni previste dalla norma, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e all'azione esercitata al di fuori del fallimento qualora il giudizio del singolo creditore sia poi proseguito dal curatore. Per tale motivo la decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio enunciato. Il ricorso incidentale del curatore (che chiedeva la nullità del mutuo per frode alla legge) è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 67, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La Corte interpreta la norma nel senso che le esenzioni da revocatoria ivi previste possono applicarsi anche all'azione revocatoria ordinaria (art. 66 L. fall./art. 2901 c.c.), quando siano soddisfatte le condizioni previste dalle singole lettere (es. che la garanzia sia stata costituita in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento).

  • art. 66 legge fallimentare

    Individua l'azione revocatoria ordinaria (richiamo all'art. 2901 c.c.); la Corte conferma che tale azione può essere incrociata con le esenzioni dell'art. 67 se ricorrono le condizioni normative.

  • art. 2901 cod. civ.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte rileva che l'azione esercitata dal curatore in sede di verificazione può essere qualificata come revocatoria ordinaria e che l'eventuale esenzione ex art. 67 L. fall. può trovare applicazione anche in tale contesto.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 38

    Norma richiamata nella controversia sul mutuo fondiario; la Corte osserva che violazioni del TUB non comportano automaticamente nullità del mutuo e che la disciplina della revocatoria va valutata congiuntamente alle esenzioni di legge fallimentare.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 39, quarto comma

    Richiamata dalla ricorrente in quanto esclude la revocabilità di alcune ipoteche; la Corte distingue la portata di tali disposizioni e conferma che l'analisi deve tenere conto anche delle esenzioni previste dall'art. 67 L. fall.

  • art. 2704 cod. civ.

    Riguarda la prova della data certa delle scritture private; la Corte ricorda che in mancanza di data certa la prova può essere fornita con fatti idonei e presunzioni e che la valutazione deve essere ex ante.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola la prova delle affermazioni in giudizio; la Corte richiama che l'onere della prova grava sulle parti e che consulenze di parte hanno valore meramente allegativo senza ulteriori riscontri.

  • art. 1344 cod. civ.

    Relativa all'illecito del motivo determinante il contratto; la Corte ricorda che atti lesivi della par condicio creditorum non sono necessariamente nulli e che l'ordinamento prevede l'inefficacia revocatoria come rimedio.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che riguarda la bancarotta preferenziale; richiamata nel ricorso incidentale, la Corte osserva che la violazione di norme imperative non comporta automaticamente la nullità del contratto, essendo disponibile l'azione revocatoria come sanzione specifica.

  • art. 110 cod. proc. civ.

    Richiama la possibilità di intervento del successore a titolo universale; la Corte ne dichiara l'ammissibilità anche in cassazione se non contestato dalle controparti.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Norma procedurale richiamata con riferimento al deposito di memoria; la Corte ha ritenuto valido l'intervento del successore nonostante modalità formali, perché non contestato dalla controparte.

  • art. 132 cod. proc. civ. e art. 99 legge fallimentare

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha escluso l'interesse ad impugnare taluni passaggi meramente ad abundantiam della motivazione.

Massime di principio

  • Le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, della legge fallimentare possono proteggere anche atti e garanzie rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma (es. che la garanzia sia stata costituita in esecuzione di un piano idoneo al risanamento).
  • La valutazione dell'idoneità del piano di risanamento è ex ante: il giudice deve valutare la situazione alla data di adozione del piano e non solo gli esiti successivi; la prova della data certa può essere fornita anche per presunzioni o testimoni quando mancano situazioni tipiche di certezza.
  • La violazione di norme di legge bancaria o di altre norme imperative non determina automaticamente la nullità del contratto: l'ordinamento prevede rimedi specifici (revocatoria/inefficacia) e il giudice deve accertare se sussistano i presupposti per l'applicazione di tali rimedi prima di pronunciare nullità.
  • Chi agisce con l'eccezione di revocatoria ordinaria deve provare il nesso temporale e il pregiudizio causato agli altri creditori e, se allega la mancanza di consilium fraudis o la propria buona fede, la posizione del singolo istituto del pool va esaminata specificamente.
  • Le consulenze di parte hanno valore argomentativo ma non probatorio autonomo: se la questione dipende dall'idoneità di un piano economico-finanziario il giudice può disporre c.t.u. o altre indagini e non limitarsi a richiamare relazioni di parte.
  • L'intervento del successore a titolo universale in cassazione è ammesso se non contestato dalle controparti; le questioni formali di notifica possono essere sanate se il contraddittorio è in concreto garantito.

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