Sentenza del 16/02/2022 n. 5160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso del contribuente per mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali propedeutiche all'intimazione di pagamento del 6/11/2011. Equitalia sosteneva che dagli estratti di ruolo (per tre dei quali era prodotta anche la notifica) risultava la regolare notifica delle cartelle negli anni 2000-2006 e che, non essendo state impugnate, le cartelle erano divenute definitive; inoltre contestava l'obbligo per il concessionario di produrre le cartelle in forma integrale. L'Agenzia delle entrate presentava ricorso incidentale adesivo affermando che le cartelle erano state rateizzate e in parte pagate (a conferma della loro conoscenza). La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale adesivo per tardività, ha però accolto il ricorso principale di Equitalia rilevando: (i) la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e il concessionario, se chiamato in giudizio, deve chiamare l'ente o rispondere dell'esito; (ii) la domanda di rateizzazione e i pagamenti parziali costituiscono riconoscimento del debito, con interruzione della prescrizione, e sono incompatibili con la pretesa di non aver ricevuto le cartelle; (iii) pertanto il giudice d'appello ha errato nel ritenere provata l'omessa notifica e nel esigere la produzione integrale delle cartelle, e ogni questione di tardività della notifica risulta assorbita. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione retroattiva del termine quinquennale introdotto dal D.L. 17/6/2005 n.106 per alcune ipotesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia Sud s.p.a., ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell'Agenzia delle entrate per tardività, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. distaccata di Salerno) e ha rinviato la causa a quella Commissione in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso per l'Agenzia l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a motivo dell'inammissibilità dell'atto incidentale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
consente al contribuente di impugnare l'avviso di mora deducendo la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto; la legittimazione passiva spetta però all'ente titolare del credito, non al concessionario
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
norma richiamata in relazione ai termini di notifica delle cartelle: questioni di tardività della notifica antecedente al 2005 vengono però assorbite alla luce del riconoscimento del debito e dei pagamenti; la Corte richiama la successiva e transitoria disciplina del 2005 applicata retroattivamente in alcuni casi
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1
ha fissato termini quinquennali per la notifica delle cartelle relative a liquidazione delle dichiarazioni; la Corte ne riconosce il valore transitorio e l'applicazione retroattiva alle situazioni non definite con sentenza passata in giudicato
D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46
richiamato nel contesto della modificazione della disciplina dei termini per le cartelle conseguente al D.L. 106/2005
Codice di procedura civile
artt. 214-215, art. 325, art. 327, art. 334, artt. 370-371, art. 360 c.p.c.
richiamati in relazione alle regole sulle impugnazioni, termini per proporre il ricorso principale e l'adesivo, nonché ai motivi di cassazione; la Corte precisa che il ricorso incidentale adesivo deve essere proposto nel termine ordinario di impugnazione e che le norme sull'impugnazione tardiva si applicano diversamente a seconda della natura dell'atto incidentale
Costituzione
richiamato genericamente come parametro costituzionale riguardante il diritto di difesa nella controversia
Codice civile
il riconoscimento del debito, anche tacito (es. richiesta di rateizzazione e pagamenti), è atto idoneo ad interrompere la prescrizione e indica la consapevolezza del debito
Massime di principio
- La legittimazione passiva per l'impugnazione di avvisi e cartelle spetta all'ente titolare del credito (Agenzia delle entrate); il concessionario alla riscossione, se costituito, deve chiamare in causa l'ente o rischia di rispondere dell'esito.
- La domanda di rateizzazione e i pagamenti parziali costituiscono riconoscimento del debito: interrompono la prescrizione e sono incompatibili con l'allegazione di mancata ricezione delle cartelle, rilevando quindi come prova indiretta della conoscenza degli atti.
- L'estratto di ruolo e le risultanze dello stato di riscossione, unitamente alla prova di rateizzazione/pagamenti, possono essere idonei a dimostrare la conoscenza e la definitività degli atti anche quando non siano prodotte copie integrali delle cartelle; il giudice non può esigere sempre la produzione integrale se vi sono elementi che dimostrino la conoscenza dell'atto.
- Il ricorso incidentale adesivo deve essere proposto nei termini ordinari di impugnazione: la sua tardività comporta inammissibilità.
- La disciplina introdotta dal D.L. 17 giugno 2005 n.106 relativa ai termini quinquennali per la notifica delle cartelle può trovare applicazione retroattiva nelle fattispecie non ancora definite con sentenza passata in giudicato, essendo norma a carattere transitorio volta a colmare lacune successive a pronunce costituzionali.
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