Cassazione Penale, Sentenza n. 25618/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del 24/01/2025 con cui il Tribunale ha accolto l'appello di Antonino Princi e disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Lamentele principali: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso l'esistenza della cosca "Greco" di Calanna basandosi su sentenze assolutorie; omissione di valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenuti attendibili (es. Roberto Moio, Paolo Ianno, Mario Chindemi, Aiello); errata applicazione dell'art. 416-bis c.p. in ordine al requisito del numero minimo degli associati (sostenendo che la plurisoggettività emersa dalle intercettazioni e da sentenze definitive fosse sufficiente); travisamento e sottovalutazione del contenuto delle intercettazioni e delle prove indiziarie (valutazione atomistica); errata valutazione del significato della latitanza dell'indagato; e vizio nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore Chindemi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle fonti e degli elementi di fatto, potendo censurare soltanto vizi formali della motivazione o manifesta illogicità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazioni effettive, coerenti e dettagliate (esame di sentenze assolutorie, dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e contesto probatorio) e che le censure del P.M. si risolvessero in una richiesta di rivalutazione di merito delle prove, quindi non consentita. Pertanto l'ordinanza di riesame che aveva revocato la misura cautelare nei confronti di Princi rimane valida.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo; la Corte richiama che il requisito numerico può essere valutato anche in senso oggettivo ma conferma che il giudice del riesame ha legittimamente ritenuto non provata la presenza di altri componenti identificabili della cosca, rendendo insussistente la gravità indiziaria per il singolo indagato.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al principio devolutivo dell'appello (istanza ex art. 299); la Corte osserva che, ove prospettata in atti, il giudice di merito può valutarla ma la Cassazione non può trasformare la censura in riconsiderazione di merito.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto secondo tale modalità.
Massime di principio
- La Corte di legittimità, in materia di misure cautelari, controlla solo la correttezza formale e la logica della motivazione; non può rivedere i fatti né sostituirsi all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Le censure che in realtà chiedono una diversa valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori o del complesso indiziario sono generalmente inammissibili in Cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di manifesta illogicità, contraddizione interna o omissione di argomenti essenziali.
- Per l'art. 416-bis c.p. il requisito numerico degli associati può essere valutato in senso oggettivo (anche la partecipazione di soggetti non identificati può essere sufficiente), ma, se non emergono elementi concreti su altri partecipanti, il giudice può negare la sussistenza della gravità indiziaria.
- La latitanza non vale automaticamente come indice di potere o protezione da parte di un’organizzazione: il suo rilievo cautelare dipende dalle circostanze concrete (motivi della fuga, esistenza di rete di protezione, riscontri investigativi).
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione di riesame cautelare è preferibile puntare su vizi di motivazione formali, omissioni logiche o incompatibilità interne tra le parti del provvedimento, e non su una mera richiesta di ri-analisi delle fonti probatorie.
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