Deliberazione n. 50 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate per bloccare la possibile diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure erano state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con ingiunzione di adottare immediatamente accorgimenti per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e con prescrizione di conservare, a fini probatori e per dodici mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy avente a oggetto materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire un intervento rapido nei casi di c.d. revenge porn, attribuendo all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti lo riguardanti possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede una decisione entro 48 ore dalla segnalazione.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, chiedendo un intervento verso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza e ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, due determinazioni in data 24 gennaio 2025.
Misure ingiunte e prescrizioni di conservazione
Le determinazioni nn. 24 e 25/2025 hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 30 gennaio 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 24/2025 e 25/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma si limita a confermare gli ordini urgenti di prevenzione della diffusione e la prescrizione di conservazione del materiale a fini probatori.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. Viene richiamato anche l’obbligo per l’Autorità di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Segnalazione dell’interessato e attivazione urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Facebook, Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente competente è intervenuto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 24 e 25 del 24 gennaio 2025 sono state disposte due misure principali: l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 30 gennaio 2025, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 24/2025 e 25/2025 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle tre società destinatarie.
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