Sentenza del 10/12/2021 n. 38950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 che ha recuperato a carico della società S. s.r.l., del sig. B.B.P. (amministratore formale) e del sig. M. (socio e presunto amministratore di fatto) maggiori imposte IVA, IRES e IRAP e sanzioni connesse a fatture e operazioni ritenute inesistenti emesse a favore della Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. (di cui il sig. M. era rappresentante legale). Il ricorso in cassazione articolava questioni su: onere della prova e corretto utilizzo di elementi indiziari; legittimità del metodo induttivo e mancato riconoscimento dei costi; qualificazione del sig. M. quale amministratore di fatto e responsabilità per sanzioni; efficacia di giudicato esterno su annualità precedenti; nullità per violazioni procedurali (accessi, contraddittorio, uso di atti di polizia giudiziaria); competenza della Direzione Regionale; effetto del decesso del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le sentenze dei giudici tributari di merito. Principali argomentazioni: la morte del ricorrente non interrompe il giudizio di cassazione e gli eredi non possono sostituirsi nel procedimento di legittimità; il presunto giudicato esterno sulle annualità precedenti non è vincolante perché gli elementi contestati sono variabili anno per anno e non hanno efficacia pluriennale; l'Agenzia ha fornito elementi indiziari rilevanti sull'inesistenza delle operazioni e quindi l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni gravava sul contribuente, onere non assolto; la censura sul mancato riconoscimento dei costi è inammissibile per tardività o infondata sul merito, stante la normativa che esclude la rilevanza ai fini della rettifica dei componenti positivi/negativi non riferibili a operazioni effettive; la CTR ha motivato sufficientemente la qualificazione del sig. M. come vero dominus/amministratore di fatto e ha correttamente ritenuto che la S. s.r.l. fosse, nella sostanza, una "mera fictio" usata per scopi illeciti, con conseguente superamento della protezione della responsabilità limitata; di conseguenza le sanzioni e i recuperi tributari sono stati legittimamente rivolti anche al sig. M.; le eccezioni procedurali relative agli accessi, alla utilizzazione di atti di polizia giudiziaria e alla competenza della Direzione Regionale sono state ritenute infondate o non tempestivamente dedotte; condanna alle spese e riconoscimento del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997, art. 8
l'obbligazione al pagamento delle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi
La norma è richiamata per chiarire che, se il ricorrente è deceduto, l'obbligo sanzionatorio non si trasmette automaticamente agli eredi; tuttavia il decesso non incide sul procedimento di cassazione già iniziato.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Applicato il principio secondo cui, una volta forniti dall'Amministrazione elementi indiziari rilevanti circa l'inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse; la Corte ritiene corretta la valutazione della CTR che ha ritenuto non fornita tale prova.
D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamata nella censura sul metodo induttivo; la Corte valuta che la doglianza relativa al mancato riconoscimento dei costi non sia stata tempestivamente proposta in primo grado e quindi è inammissibile.
D.L. 16/2012, art. 8, comma 2 (conv. L. 44/2012)
Richiamata la regola secondo cui i componenti positivi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito rettificato; spetta al contribuente provare la diretta afferenza tra ricavi e costi.
L. 537/1993, art. 14, comma 4-bis
Citata in relazione alla disciplina previgente sulle rettifiche da operazioni inesistenti; la Corte richiama la regolamentazione aggiornata e la necessità della prova della diretta afferenza.
D.L. 269/2003, art. 7
La norma prevede che le sanzioni relative a rapporti tributari di società siano in linea generale a carico della persona giuridica; la Corte tuttavia conferma che tale tutela non opera quando la società sia mero artificio (fictio) costituito per l'interesse esclusivo del socio, consentendo di colpire il soggetto fisico beneficiario.
D.Lgs. 212/2000, art. 7 e art. 12, comma 7
Citate in relazione a contestazioni procedurali sull'uso di atti e sull'accesso; la Corte ritiene che i requisiti per l'applicazione non siano stati soddisfatti o che le eccezioni non siano state tempestivamente sollevate.
art. 2495 c.c.
Richiamato dalla difesa per sostenere effetti della cancellazione della società; la Corte ritiene la norma inapplicabile perché tratta casi diversi (società effettivamente esistite e poi cessate), mentre qui la società è stata ritenuta mera fictio.
art. 2332 c.c.
La Corte richiama la tassatività delle ipotesi in cui si può retrocedere alla responsabilità personale dei soci e spiega che qui, per l'artificialità della società, il beneficio della limitazione di responsabilità può essere disconosciuto.
D.L. 185/2008, art. 27
Valutata l'eccezione di incompetenza della Direzione Regionale: la Corte conferma che la norma ha reso primario il riparto di competenze ma non ha creato una nuova competenza inedita, pertanto l'operato della Direzione Regionale è legittimo.
D.Lgs. 300/1999, artt. 61 e 66
Richiamate per spiegare il potere di autoregolamentazione dell'Agenzia e la base normativa per l'attribuzione di funzioni e competenze alle Direzioni regionali.
Regolamento Agenzia Entrate - Delib. Comitato direttivo 3/11/2000 n.4, art.14
Usato per confermare che le Direzioni regionali esercitano anche attività operative di accertamento e verifica nei limiti indicati dal regolamento e dagli statuti.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato L. 228/2012)
Riferita alla statuizione sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo dovuto (raddoppio) a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, se l'Amministrazione produce elementi indiziari significativi sull'inesistenza, l'onere probatorio passa al contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la diretta afferenza tra costi e ricavi che si intendono opporre alla rettifica.
- La qualificazione della società come 'mera fictio' (strumento artificioso costituito per l'interesse esclusivo del socio) consente di superare la regola generale di responsabilità limitata e di attribuire l'effetto fiscale (incluso il recupero e le sanzioni) alla persona fisica beneficiaria; la valutazione richiede un compendio probatorio ampio e circostanziato (assenza contabilità, prestanome, sede fittizia, mancati adempimenti, rapporti economici internamente collegati).
- La norma che prescrive che le sanzioni tributarie siano di regola a carico della persona giuridica (D.L. 269/2003, art.7) non opera quando la società è meramente fittizia e l'illecito è in realtà attribuibile direttamente alla persona fisica che ha creato e sfruttato la società.
- Il giudicato esterno in materia di imposte periodiche vincola solo relativamente a fatti che hanno efficacia permanente o pluriennale; accertamenti relativi a singole operazioni annuali non assumono efficacia estensiva automatica per anni successivi.
- Le censure procedurali (omessa pronuncia su questioni processuali, violazioni di perquisizioni o contraddittorio) possono essere escluse se non tempestivamente sollevate in primo grado o se gli accessi impugnati non costituiscono atti originali di verifica tributaria rilevanti ai sensi della disciplina richiamata.
- La morte del ricorrente, intervenuta dopo la maturazione del giudizio di cassazione, non interrompe il procedimento di legittimità né consente automaticamente l'ingresso degli eredi nel processo; profili patrimoniali (trasmissibilità sanzioni) sono disciplinati da norme specifiche e potrebbero dare luogo a separata controversia.
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