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Sentenza

Sentenza n. 1171/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di indizione dell’inchiesta pubblica nell’ambito della procedura VIA per un impianto eolico da 47,6 MW nei comuni di Sassoferrato e Fabriano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Marche ha impugnato la nota del 7 agosto 2024 con cui il Ministero ha negato l’indizione dell’inchiesta pubblica ex art. 24-bis d.lgs. 152/2006 per il progetto eolico “Monte Miesola”, composto da otto torri e relative infrastrutture. Con un’unica articolata censura ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 24-bis d.lgs. 152/2006 e dell’art. 3 l. 241/1990, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa o apparente. In particolare, ha sostenuto che l’inchiesta pubblica non sarebbe alternativa alla raccolta di osservazioni scritte e dovrebbe essere avviata quando formalmente e tempestivamente richiesta; in subordine, che il diniego discrezionale avrebbe richiesto una motivazione adeguata, considerata la funzione partecipativa e istruttoria dell’inchiesta. Ha inoltre contestato che le 33 osservazioni pervenute fossero sufficienti e che esigenze di celerità potessero giustificare il diniego. Ministero e controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per la natura endoprocedimentale dell’atto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: benché endoprocedimentale, il diniego ha determinato l’arresto definitivo della specifica fase subprocedimentale richiesta dalla Regione ed è quindi immediatamente lesivo. Nel merito ha respinto l’unica censura. Ha confermato, richiamando un precedente dello stesso TAR già confermato in appello, che l’inchiesta pubblica ha natura discrezionale e non costituisce un obbligo per l’amministrazione procedente. Ha escluso il difetto di motivazione: il Ministero ha indicato che erano già state presentate 33 osservazioni e che l’inchiesta avrebbe comportato un aggravio non giustificato del procedimento; tale ragione trova sostegno nel divieto generale di aggravamento procedimentale, salvo esigenze istruttorie straordinarie e motivate. La contestazione sull’insufficienza delle osservazioni è stata ritenuta generica e tautologica: la Regione non ha precisato quali ulteriori contributi istruttori significativi sarebbero potuti emergere dall’inchiesta, né perché quelli già presentati non delineassero adeguatamente il quadro delle posizioni. Ricorso respinto; spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 24-bis d.lgs. 152/2006

    Questo Tribunale, con sentenza 15/4/2023 n. 238, confermata in appello con sentenza 1/10/2024 n. 7884, ha già affermato la natura discrezionale dell’inchiesta pubblica che non costituisce obbligo per l’amministrazione procedente, contrariamente a quanto sostiene la Regione Marche.

    L’indizione dell’inchiesta pubblica non è obbligatoria per l’amministrazione procedente, ma rimessa a una valutazione discrezionale.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Il Ministero ha conseguentemente osservato che l’inchiesta pubblica avrebbe comportato un ingiustificato aggravio del procedimento e questo costituisce un’argomentazione giuridica che non solo trae fondamento nel DL n. 76/2020 (citato dallo stesso Ministero), ma trova sostegno anche nel principio generale ex art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990 secondo cui: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria".

    Il principio di non aggravamento può sostenere il diniego di un’ulteriore fase partecipativa quando l’amministrazione motivi che essa determinerebbe un aggravio non giustificato e non emergano specifiche esigenze istruttorie straordinarie.

Massime di principio

  • L’inchiesta pubblica prevista dall’art. 24-bis d.lgs. 152/2006 non costituisce un adempimento obbligatorio per l’amministrazione procedente, ma è attivabile nell’esercizio di una valutazione discrezionale.
  • Il diniego di attivare una fase subprocedimentale richiesta è immediatamente impugnabile quando determina l’arresto definitivo di quella fase, anche se l’atto si inserisce in un procedimento amministrativo ancora in corso.
  • La motivazione del diniego di inchiesta pubblica può fondarsi sull’avvenuta raccolta di osservazioni e sul rischio di aggravare ingiustificatamente il procedimento; la contestazione deve indicare concretamente quali contributi istruttori ulteriori e significativi l’inchiesta potrebbe acquisire, non essendo sufficiente un richiamo generico alla tutela ambientale e alla partecipazione.
  • Il principio di non aggravamento del procedimento consente di evitare passaggi istruttori ulteriori non giustificati da specifiche esigenze, fermo restando che l’amministrazione deve valutare la necessità dell’attività istruttoria nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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