Sentenza del 11/06/2018 n. 3920 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Avviso di accertamento passato in giudicato - Retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale in materia tributaria - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di incostituzionalità della norma tributaria applicata nell’avviso di accertamento dovesse operare retroattivamente, travolgendo anche l’accertamento già passato in giudicato prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. In base all’art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, la norma dichiarata incostituzionale cessa di essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Il comma 4 introduce una deroga specifica per le sentenze penali, ma tale deroga non si estende agli accertamenti tributari definitivi. Pertanto, la pronuncia di incostituzionalità non incide sull’avviso di accertamento ormai divenuto definitivo anteriormente alla pubblicazione della sentenza.
Norme richiamate
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3
Le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La pronuncia di incostituzionalità produce effetti per il futuro e, in ambito tributario, non travolge gli atti impositivi già divenuti definitivi prima della sua pubblicazione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4
Prevede una deroga alla regola generale con riferimento alle sentenze penali, ma tale eccezione non è applicabile agli avvisi di accertamento tributario passati in giudicato.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittima una norma tributaria, di regola, produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione e non riapre automaticamente rapporti tributari già definiti.
- Un avviso di accertamento divenuto definitivo o coperto da giudicato prima della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità non può normalmente essere contestato sulla sola base di tale pronuncia.
- La definitività dell’atto o del giudizio prevale, in linea generale, sugli effetti della successiva declaratoria di incostituzionalità, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dalla stessa pronuncia.
- La deroga espressamente prevista per le sentenze penali non può essere automaticamente estesa al processo tributario.
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