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Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 1576 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita applicazione del regime IVA del margine su autoveicoli acquistati nel 2001. Dai libretti di circolazione risultava che la cedente spagnola esercitava attività di autonoleggio senza conducente; ciò consentiva di presumere che avesse acquistato i veicoli nell’esercizio della propria attività, detraendo l’IVA a monte. Il regime del margine, essendo speciale e derogatorio rispetto al regime ordinario, richiede invece che l’IVA a monte sia stata assolta definitivamente e non detratta dal cedente. La società ricorrente sosteneva che fosse sufficiente l’annotazione del regime del margine nelle fatture e che spettasse all’Amministrazione provare l’irregolarità. Contestava inoltre l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio e la ripartizione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo alla genericità dell’appello dell’Ufficio, per difetto di autosufficienza. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che la sola annotazione del regime del margine in fattura non prova la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali. In presenza di elementi oggettivi e presuntivi, come la qualità di società di autonoleggio della cedente, spetta al cessionario dimostrare la mancata detrazione dell’IVA a monte e la propria diligente verifica della posizione del cedente. La società non ha fornito tale prova. È stata quindi confermata la legittimità della pretesa fiscale, mentre è rimasto fermo l’annullamento delle sanzioni pecuniarie già disposto dai giudici di merito per contraddittorietà della motivazione dell’Ufficio. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 22.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, artt. 36, 37 e 38, convertito nella L. n. 85 del 1995

    Disciplina il regime speciale IVA del margine. Il regime è derogatorio e opzionale e può essere applicato soltanto se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, tra cui la mancata detrazione dell’IVA a monte da parte del cedente.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 26-bis, introdotto dalla Direttiva 94/5/CE

    Prevede il regime speciale del margine per evitare la doppia imposizione sui beni usati, subordinandolo alla definitività dell’IVA assolta a monte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiede che i motivi dell’appello tributario siano specifici e correlati alle statuizioni della sentenza impugnata.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l’onere della prova. Chi intende avvalersi del regime speciale deve provare i fatti costitutivi del diritto, mentre, una volta forniti dall’Amministrazione elementi presuntivi contrari, il contribuente deve dimostrare la sussistenza delle condizioni agevolative.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Consentono la prova presuntiva mediante fatti noti, purché le inferenze siano logicamente attendibili, precise e concordanti. La qualità di società di autonoleggio e la destinazione dei veicoli all’attività d’impresa possono fondare la presunzione della detrazione dell’IVA a monte.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, e 366, comma 1, n. 6

    Regolano rispettivamente i motivi di ricorso per violazione di legge o vizi processuali e il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    Prevede gli obblighi formali della fattura, comprese le annotazioni relative al regime del margine. Tali annotazioni hanno funzione informativa e documentale, ma non dimostrano da sole la reale sussistenza dei presupposti sostanziali del regime.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 38, convertito nella L. n. 427 del 1993

    Rileva per il regime ordinario degli acquisti intracomunitari, applicabile quando non risultino comprovati i presupposti del regime speciale del margine.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine è un’eccezione al regime ordinario: chi lo applica deve poter dimostrare concretamente tutti i presupposti sostanziali, non soltanto rispettare gli adempimenti formali.
  • La presenza in fattura dell’annotazione relativa al regime del margine non crea una presunzione assoluta di correttezza e non esonera il cessionario da verifiche ulteriori.
  • Quando l’Amministrazione presenta elementi oggettivi idonei a far presumere che il cedente abbia detratto l’IVA a monte, l’onere della prova si sposta sul contribuente che vuole conservare il beneficio fiscale.
  • Per gli operatori professionali del settore, il livello di diligenza richiesto è più elevato. Devono verificare la documentazione disponibile, la natura dell’attività del cedente, i libretti di circolazione e ogni elemento incompatibile con il regime del margine.
  • La buona fede del cessionario può rilevare soprattutto sul piano sanzionatorio, ma non consente di applicare il regime del margine quando mancano i presupposti sostanziali.
  • In presenza di anomalie o contraddizioni tra la fattura e la documentazione commerciale, è opportuno acquisire preventivamente dal cedente prove specifiche della mancata detrazione dell’IVA, conservandole a supporto dell’operazione.
  • La mera possibilità astratta che un’impresa di autonoleggio acquisti veicoli per rivenderli senza utilizzarli non basta a superare la presunzione fondata sulla normale destinazione dei veicoli all’attività d’impresa: occorrono elementi concreti e documentati.

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