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Circolare

Circolare numero 53 del 26-2-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare introduce dal marzo 1993 il versamento separato dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con attribuzione alle Regioni e Province autonome in base al domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio. Vengono elencati i contributi interessati, i benefici e le agevolazioni ancora detraibili, le regole di compilazione e presentazione del nuovo modello DM10/S, nonché gli adeguamenti al DM10/2 e gli obblighi di comunicazione per i mesi di dicembre 1992, gennaio e febbraio 1993. È inoltre prevista una denuncia annuale riepilogativa, da presentare entro il 20 dicembre di ogni anno.

Versamento separato dei contributi SSN con mod. DM10/S e nuove modalità di denuncia

Versamento separato dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale

La circolare disciplina l’attuazione del versamento separato dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e con il decreto del Ministero del Tesoro 6 febbraio 1993. L’obiettivo è attribuire i contributi alle Regioni e Province autonome secondo il domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio di ciascun anno e riorganizzare le modalità di denuncia e versamento per le aziende che operano con il sistema DM.

Decorrenza e regola generale del nuovo sistema

Il versamento separato dei contributi sanitari deve essere applicato a decorrere dalla denuncia relativa al mese di marzo 1993, da presentare entro il 20 aprile 1993. In tale data le aziende devono anche fornire le informazioni relative ai versamenti già effettuati nel primo trimestre 1993, cioè quelli riferiti ai mesi di dicembre 1992, gennaio e febbraio 1993. La circolare precisa inoltre che, se i dipendenti assolvono la dichiarazione dei redditi tramite sostituto d’imposta, anche i contributi SSN dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente devono seguire le nuove modalità di versamento.

Contributi soggetti a versamento separato

I contributi da versare separatamente sono esclusivamente quelli relativi alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La circolare li individua analiticamente e ne indica aliquote, ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore, limiti retributivi e casistiche speciali. In particolare, rientrano:

  • il contributo ordinario ex art. 31, comma 1, L. 41/1986, nella misura del 10,60%, di cui 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore, dovuto fino a lire 40 milioni annue di retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà ex art. 31, comma 14, L. 41/1986, pari al 4,60%, di cui 3,80% a carico del datore e 0,80% a carico del lavoratore, sulla fascia eccedente lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni annue;
  • i contributi per apprendisti, soci di cooperative della piccola pesca, allievi dei cantieri scuola;
  • i contributi SSN sui redditi diversi da lavoro dipendente riscossi dal datore di lavoro in sede di mod. 730;
  • i contributi dovuti con regimi ridotti per particolari categorie di lavoratori, inclusi apprendisti trasformati, contratti di formazione e lavoro, contratti di solidarietà, beneficiari CIGS provenienti dal settore siderurgico, assunti da liste di mobilità, lavoratori ex disoccupati o sospesi CIGS e lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

Categorie con contribuzione ridotta o particolare

La circolare dettaglia numerose ipotesi in cui la contribuzione SSN è dovuta con aliquote speciali o con contributi fissi. Tra le principali:

  • apprendisti e categorie assimilate, con aliquota lavoratore dello 0,50% e, per i datori non artigiani, contributo fisso di lire 240 settimanali;
  • contratti di formazione e lavoro, con differenti riduzioni della quota datoriale: 50%, 25% o 40%;
  • casi di esonero totale o parziale per assunzioni di disoccupati o sospesi CIGS ai sensi della L. 407/1990;
  • contratti di reinserimento ex L. 223/1991 con riduzioni del 75% o del 37,50% della contribuzione datoriale;
  • assunzioni da liste di mobilità o ex cassaintegrati, con contribuzione datoriale assimilata a quella degli apprendisti.

Benefici, fiscalizzazione e altre detrazioni ammesse

Dall’aliquota datoriale del contributo ordinario SSN possono essere portate in detrazione, ove spettanti, le riduzioni per fiscalizzazione previste dalla normativa vigente. La circolare richiama espressamente:

  • le riduzioni per imprese operanti nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno ai sensi dei decreti-legge n. 3/1990 e n. 12/1993;
  • le riduzioni per imprese commerciali con 8-15 dipendenti e per imprese artigiane dei servizi di pulizia, lavanderia e saloni di parrucchiere;
  • la riduzione per imprese edili;
  • la riduzione per datori di lavoro agricolo operanti nel Centro-Nord.

Sono inoltre richiamate:

  • le agevolazioni contributive per le aziende agricole previste dall’art. 1, comma 5, D.L. 536/1987 e dall’art. 9, commi 5 e 6, L. 67/1988;
  • le agevolazioni per territori particolari, in particolare Province di Trieste e Gorizia e Comune di Campione d’Italia.

La circolare precisa che tali benefici sono detraibili dall’importo dei contributi SSN solo se spettanti secondo la disciplina vigente.

Nuova modulistica DM10/S e struttura della denuncia

Per la riscossione separata dei contributi SSN viene istituito il nuovo modello DM10/S, da utilizzare a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1993. Il DM10/S si aggiunge alla denuncia mensile DM10 e riguarda esclusivamente i contributi sanitari. Restano invece sul DM10 i contributi previdenziali, quelli per malattia e maternità e la Gescal; anche i conguagli continuano a essere effettuati tramite il DM10.

Il nuovo modello è disponibile in due versioni:

  • blocchetto con 15 cedole preintestate fornito dall’INPS;
  • versione a striscia continua DM10/S-AUT per aziende che utilizzano l’elaborazione automatica dei dati.

La denuncia DM10/S deve riportare, tra l’altro:

  • dati identificativi dell’azienda;
  • Regione o Provincia autonoma destinataria dei contributi;
  • retribuzioni soggette a contribuzione sanitaria e a contributo di solidarietà;
  • numero dei dipendenti;
  • importo della fiscalizzazione;
  • data di esecutività, per le sole amministrazioni pubbliche interessate;
  • importo dei contributi dovuti e importo versato.

Regole di compilazione e presentazione mensile

Il DM10/S deve essere presentato mensilmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. Restano più ampi i termini previsti per:

  • Amministrazioni dello Stato, per le quali è ammessa la presentazione entro il semestre successivo;
  • Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e USL, per le quali la presentazione è ammessa entro 30 giorni dalla data di esecutività dell’atto di pagamento.

La denuncia va presentata unitamente ai modelli DM10/1 e DM10/2 all’ente accettante autorizzato, anche se il versamento è parziale; se non vi è versamento contestuale, va presentata direttamente alla sede INPS competente. La circolare avverte che la mancata o tardiva presentazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative previste dalla normativa vigente.

Regime transitorio per dicembre 1992, gennaio e febbraio 1993

Per il primo trimestre 1993 le aziende devono comunicare, entro il 20 aprile 1993, i dati relativi ai versamenti dei contributi SSN già effettuati con i modelli DM10/1 e DM10/2 per i mesi di dicembre 1992, gennaio e febbraio 1993. La comunicazione deve essere cumulativa per il trimestre, o per il minor periodo se l’azienda è stata costituita dopo il 1° dicembre 1992.

A tal fine si utilizza il DM10/S contrassegnato dal periodo "0293"; per le aziende con supporto DM10/S-AUT va impiegato un modulo in bianco con lo stesso periodo. Se i contributi si riferiscono a regioni diverse, devono essere usati moduli distinti per ciascuna regione. I dati da riportare devono corrispondere alla somma dei valori esposti nei mesi interessati, mentre nei campi "data di esecutività" e "si versano lire" non va indicato alcun dato.

Modifiche alla compilazione del DM10/2

Dal mese di marzo 1993 i contributi SSN non devono più essere denunciati né versati con il DM10/2 e il DM10/1. Di conseguenza:

  • non vanno più indicati nei quadri B e C del DM10/2 i contributi sanitari già trasferiti sul DM10/S;
  • non devono più essere utilizzati i codici relativi ai contributi SSN e al contributo di solidarietà;
  • non devono più essere esposte nel quadro D le partite a credito per fiscalizzazione dei contributi sanitari e le altre agevolazioni riferite ai medesimi contributi;
  • restano invece utilizzabili, ma solo per benefici riferiti a contributi diversi da quelli SSN, alcuni codici relativi ad agevolazioni contributive generali.

Denuncia annuale riepilogativa

È prevista una denuncia riepilogativa annuale dei contributi SSN, da presentare entro il 20 dicembre di ogni anno. La denuncia deve riferirsi ai contributi dovuti per i mesi da dicembre dell’anno precedente a novembre dell’anno in corso; in prima applicazione riguarda il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 novembre 1993, con scadenza 20 dicembre 1993.

Anche la denuncia annuale deve essere presentata distintamente per ciascuna regione interessata e dovrà riportare cumulativamente:

  • numero dei dipendenti, basi imponibili e contributi SSN distinti per tipo di contribuzione;
  • importo della fiscalizzazione dell’intero periodo;
  • altre agevolazioni contributive spettanti;
  • importo complessivo dei contributi dovuti;
  • importo complessivo dei contributi versati.

La circolare conclude riservandosi di fornire ulteriori istruzioni per la compilazione della denuncia annuale.

Punti principali

Ambito dei contributi interessati

Devono essere versati separatamente solo i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale: contributo ordinario ex art. 31, comma 1, L. 41/1986; contributo di solidarietà ex art. 31, comma 14, L. 41/1986; contributi per apprendisti, soci di cooperative della piccola pesca, allievi dei cantieri scuola; contributi sui redditi diversi da lavoro dipendente riscossi tramite sostituto d'imposta; e varie ipotesi di contribuzione ridotta per specifiche categorie di lavoratori e rapporti agevolati.

Benefici e agevolazioni detraibili

Dall’aliquota a carico del datore di lavoro possono essere sottratte, ove spettanti, le riduzioni per fiscalizzazione previste da varie norme, oltre alle agevolazioni per aziende agricole e per territori particolari (Trieste, Gorizia e Campione d’Italia). La circolare chiarisce che tali importi non devono più essere esposti nel DM10 per la parte riferita ai contributi SSN, mentre restano rilevanti per i contributi diversi da quelli sanitari.

Nuovo modello DM10/S

Dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1993 viene istituito il modello DM10/S per la riscossione separata dei contributi SSN. Il modello sostituisce la denuncia separata dei contributi sanitari nel DM10/DM10/2, deve essere compilato per ciascuna regione o provincia autonoma interessata e contiene dati identificativi dell’azienda, retribuzioni soggette a contributo, importi di fiscalizzazione, numero dipendenti, contributi dovuti e importo versato.

Termini di presentazione e regime transitorio

Il DM10/S va presentato mensilmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo periodo di paga, con eccezioni per Amministrazioni dello Stato, regionali, provinciali, comunali e USL. Per i mesi di dicembre 1992, gennaio e febbraio 1993 le aziende devono comunicare entro il 20 aprile 1993 i dati dei versamenti già effettuati nel primo trimestre 1993, utilizzando il DM10/S con periodo "0293". La mancata o tardiva presentazione comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti.

Denuncia annuale riepilogativa

È prevista una denuncia annuale dei contributi SSN, distinta per regione, da presentare entro il 20 dicembre di ciascun anno e riferita ai mesi da dicembre dell’anno precedente a novembre dell’anno in corso. In prima applicazione riguarda il periodo 1 marzo 1993-30 novembre 1993, con scadenza 20 dicembre 1993. La denuncia dovrà riepilogare dipendenti, basi imponibili, contributi, fiscalizzazioni, altre agevolazioni, importi dovuti e versati.

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