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Circolare

Circolare numero 51 del 25-2-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFSAL per l’effettuazione delle trattenute sindacali sulle pensioni degli iscritti, ai sensi dell’art. 23 octies della legge n. 485/1972. Vengono chiariti i soggetti che possono aderire, i requisiti e la validità delle deleghe, il principio di unicità, le decorrenze di delega e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le modalità operative tra sedi INPS e organizzazioni sindacali. Sono inoltre richiamati gli esoneri di responsabilità dell’Istituto e gli obblighi di fornitura degli elenchi e dei tabulati economici.

Convenzione INPS-CONFSAL per trattenute sindacali sulle pensioni ex art. 23 octies l. n. 485/1972

Convenzione INPS-CONFSAL per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFSAL in attuazione dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, fissando regole su soggetti ammessi, delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari e modalità operative.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riconosce il diritto di versare, mediante trattenuta sulla pensione, i contributi sindacali alla organizzazione di appartenenza ai titolari di pensione:

  • diretta;
  • indiretta;
  • di riversibilità;
  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS.

Non trova applicazione nei confronti dei titolari di pensione sociale, in quanto la disciplina riguarda esclusivamente prestazioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.

Delega del pensionato: requisiti di validità

L’autorizzazione alla trattenuta deve risultare da una delega personale e volontaria, sottoscritta dal titolare della pensione. La convenzione rinvia a moduli concordati tra INPS e organizzazione sindacale, contenenti gli elementi essenziali della delega.

Le strutture territoriali devono verificare che la delega presenti i requisiti di sostanza e forma previsti, con particolare attenzione a:

  • firma dell’interessato;
  • timbro dell’organizzazione sindacale beneficiaria;
  • firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale.

Sono previsti fac-simile distinti per le deleghe rilasciate contestualmente alla domanda di pensione e per quelle rilasciate da soggetti già pensionati.

Principio di unicità della delega

La convenzione afferma il principio dell’unicità della delega: per lo stesso periodo può operare una sola trattenuta sindacale a favore di una sola organizzazione.

In caso di più deleghe rilasciate dallo stesso pensionato, assume rilievo la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa di quella precedente. La semplice presentazione di una nuova delega non vale, quindi, come revoca implicita.

Decorrenza della delega

La decorrenza cambia a seconda del momento in cui la delega perviene all’INPS:

  • se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
  • se è rilasciata da un soggetto già pensionato e perviene entro il 30 settembre alla Sede che ha in carico la pensione, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Le stesse regole temporali sono richiamate anche nella convenzione e nei fac-simile allegati.

Rinnovo e revoca della delega

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca espressa trasmessa alla Sede INPS competente.

La revoca deve essere effettivamente pervenuta alla Sede che ha in carico la pensione; non è richiesta una forma particolare di trasmissione, né l’invio per conoscenza all’organizzazione revocata è condizione di validità.

Anche la revoca segue le medesime finestre temporali previste per la delega:

  • se perviene entro il 30 settembre, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Misura del contributo sindacale

La misura del contributo sindacale non subisce modifiche rispetto alle aliquote già previste. Il calcolo avviene sugli importi lordi delle rate di pensione, compresa la tredicesima mensilità, al netto dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.

Il trattamento minimo da assumere è quello vigente nel mese cui si riferisce la rata assoggettata a trattenuta. Per le pensioni indirette e di riversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si applica secondo le medesime regole.

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

La convenzione disciplina i rapporti finanziari a livello centrale tra INPS e organismi nazionali della federazione sindacale.

L’INPS versa acconti mensili sui contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati a un tredicesimo del 95% dell’importo delle trattenute calcolate sulle pensioni in essere al 1° gennaio dell’anno di competenza, in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento.

In attesa dell’elaborazione dei dati definitivi e comunque non oltre aprile, gli acconti possono essere determinati in via provvisoria sulla base di un criterio storico, ossia un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti l’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica, compresa la dinamica salariale. I conguagli tra acconti provvisori e acconti definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto calcolato con i dati definitivi.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente entro l’ultimo giorno di ciascun mese, con valuta dal giorno 15 del mese stesso; nel mese di dicembre sono erogati due acconti mensili.

Trattenute su pensioni di nuova liquidazione

Per le pensioni di nuova liquidazione, la convenzione prevede acconti con cadenza quadrimestrale sulle trattenute effettuate al primo pagamento e sui ratei successivi dell’anno di liquidazione.

L’importo dell’acconto è determinato riducendo del 5% l’ammontare delle trattenute da effettuare dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione, come risultante al momento della liquidazione stessa. Con successivo atto operativo saranno stabiliti i mesi di corresponsione degli acconti.

Conguagli e spese del servizio

I conguagli tra acconti corrisposti e trattenute effettivamente operate sono eseguiti senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento.

Se prima di tale scadenza l’INPS dispone rilevazioni contabili che rappresentino almeno il 97% del totale delle pensioni, è possibile procedere a conguagli sulla base di tali dati, con successiva rideterminazione degli importi.

Le spese del servizio di esazione sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti e della quota di partecipazione alle spese generali annuali stabilita dal Comitato Esecutivo INPS. I costi sono aggiornati negli anni successivi in base all’aumento dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Fino alla disponibilità dei dati necessari, si applica la misura dell’anno precedente con riserva di conguaglio.

La revisione triennale dei costi ha effetto dal 1° gennaio 1995; nel frattempo, la determinazione dei costi è effettuata secondo la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Il rimborso delle spese avviene mediante trattenute sui versamenti dovuti all’organizzazione sindacale e gli importi sono soggetti alle imposizioni fiscali vigenti al momento della liquidazione.

Rimesse, esonero di responsabilità e rapporti con l’organizzazione sindacale

Le rimesse monetarie all’organizzazione sindacale sono effettuate dalla sede centrale dell’INPS secondo le modalità indicate dall’organizzazione stessa. L’Istituto è sollevato da responsabilità se i versamenti avvengono oltre il termine concordato per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, con obbligo di tempestiva comunicazione all’organizzazione.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. La federazione stipulante esonera l’Istituto da ogni responsabilità per controversie sulla validità e regolarità della delega e si obbliga a rifondere eventuali effetti negativi o danni derivanti da tali controversie.

Modalità operative, elenchi e flussi informativi

Per le deleghe non rilasciate contestualmente alla domanda di pensione, le SAP devono concordare con le locali organizzazioni sindacali la periodicità di presentazione, evitando comunque la concentrazione nel mese di settembre.

Le OO.SS. devono accompagnare le deleghe con un elenco in due copie; una copia viene restituita dalla SAP con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione. È inoltre possibile concordare l’utilizzo di supporti magnetici idonei all’acquisizione automatizzata, secondo caratteristiche tecniche definite dalla Sede.

Le SAP devono fornire alla struttura provinciale della federazione, con periodicità concordata localmente, l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate, specificandone il motivo di mancata attivazione nei limiti delle risultanze dell’elaborazione automatica.

È previsto anche l’invio da parte della Sede all’organizzazione sindacale dell’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione ed operative dalla decorrenza della pensione, con riferimento alle scadenze di fine aprile, agosto e dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio deve essere trasmesso l’elenco delle revoche pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente e acquisite, con l’indicazione della decorrenza della cessazione della trattenuta.

Flussi a livello centrale

La Direzione Generale dell’INPS fornisce alla sede centrale della federazione l’elenco generale nominativo, articolato per SAP, delle pensioni in essere al 1° gennaio di ogni anno sulle quali è effettuata la trattenuta a favore di ciascuna organizzazione. Tale attività non è più di competenza delle sedi periferiche.

Le strutture locali della federazione ricevono copia dell’elenco degli iscritti al 1° gennaio di ciascun anno dalla rispettiva struttura centrale. A livello centrale sono inoltre trasmessi i tabulati economici con l’ammontare delle trattenute disposte con gli ordinativi di pagamento delle pensioni emessi in sede di rinnovo annuale e con le variazioni dovute a revoche e nuove deleghe con effetto dall’inizio dello stesso anno.

L’art. 5 del protocollo disciplina infine l’erogazione centralizzata degli acconti per le trattenute sulle pensioni di nuova liquidazione e la consegna dei tabulati economici relativi, ripartiti per SAP.

Rapporti a livello locale e risoluzione delle controversie

Per l’attuazione della convenzione e del protocollo d’intesa, il dirigente della SAP designa un funzionario di riferimento presso il quale i rappresentanti locali della federazione devono fare capo, al fine di agevolare la soluzione delle questioni operative.

I problemi non risolvibili in sede locale sono rinviati al livello centrale per l’esame congiunto tra INPS e struttura nazionale della federazione sindacale.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno.

Allegati: fac-simile delle deleghe

Sono allegati due modelli di delega:

  • una delega per la trattenuta sulla pensione o assegno dei contributi sindacali da parte di un pensionato già titolare di trattamento;
  • una delega concomitante alla domanda di pensione.

Entrambi i modelli ribadiscono la base normativa dell’art. 23 octies della legge n. 485/1972, le aliquote applicabili, il tacito rinnovo annuale e le regole di efficacia della revoca in relazione alle date del 30 settembre e del 31 dicembre.

Punti principali

Soggetti ammessi

Possono chiedere la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione sociale, poiché la norma riguarda solo prestazioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.

Delega, requisiti e unicità

La trattenuta richiede una delega personale volontaria e sottoscritta dal pensionato. La delega deve essere redatta secondo i moduli concordati e contenere gli elementi essenziali, con firma dell’interessato e del rappresentante sindacale, oltre al timbro dell’organizzazione. Su ciascuna pensione può gravare una sola delega per volta: se ne pervengono più di una, vale la prima ricevuta, salvo che la successiva revochi espressamente la precedente.

Decorrenza, rinnovo e revoca

La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla data di inizio della pensione. Se è presentata da soggetto già pensionato, produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo se perviene entro il 30 settembre; se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno. La revoca segue le stesse finestre temporali di decorrenza: entro il 30 settembre produce effetti dal 1° gennaio successivo, mentre se arriva dopo tale data opera dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Misura del contributo

Il contributo sindacale è calcolato sulle quote mensili di pensione, compresa la tredicesima e al netto degli assegni familiari, secondo tre aliquote: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo. Il trattamento minimo di riferimento è quello vigente nel mese cui si riferisce la rata.

Rapporti finanziari e modalità operative

L’INPS versa acconti mensili all’organizzazione sindacale e prevede conguagli successivi, secondo regole centralizzate. Sono disciplinate anche le spese del servizio di esazione, rimborsate mediante trattenute sui versamenti, e le rimesse monetarie alla sede centrale dell’organizzazione. A livello locale le SAP devono concordare con le OO.SS. la presentazione delle deleghe non contestuali alla pensione, la trasmissione di elenchi e, ove previsto, di supporti magnetici. Sono inoltre previsti scambi periodici di elenchi tra sedi INPS e strutture sindacali.

Responsabilità e gestione dei rapporti locali

La Federazione esonera l’INPS da responsabilità per controversie tra pensionati e organizzazione sindacale circa validità, regolarità ed efficacia della delega, impegnandosi a rifondere eventuali danni. Per la gestione operativa, il dirigente SAP designa un funzionario di riferimento; le questioni non risolvibili localmente sono rinviate al livello centrale.

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