Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 719/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento della Prefettura di Palermo – Area I Antimafia, con protocollo n. -OMISSIS- del 13 agosto 2025, notificato alla ricorrente in pari data a mezzo p.e.c., in tutte le sue parti, con il quale più in dettaglio è stata accolta l’istanza avanzata da -OMISSIS- intesa a ottenere le misure di cui all’art. 94.1 del D. lgs. n. 159/2011, ma, al contempo, è stato decretato che restano fermi tutti gli altri divieti e decadenze dalle licenze, autorizzazioni, concessioni (tra cui le concessioni di beni demaniali), iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1 dell’art. 67 del Codice antimafia, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti di qualsiasi natura; - di tutti gli altri atti presupposti, comunque connessi e consequenziali, noti e non noti alla ricorrente, incluso il verbale di riunione del Gruppo Interforze Antimafia del 23/07/2025, nonché la nota n. -OMISSIS- del 9/07/2025 della Prefettura di Palermo – Area -OMISSIS- – Antimafia di preavviso di diniego dell’istanza proposta dalla -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che, per un anno, ha limitato solo alcuni effetti dell'informazione antimafia interdittiva, mantenendo i divieti e le decadenze relativi alle erogazioni pubbliche, alle licenze, autorizzazioni e concessioni e ai rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Palermo, Sezione I, che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto che la limitazione degli effetti dell'interdittiva sarebbe stata meramente apparente, poiché il mantenimento del divieto di accesso alle erogazioni pubbliche, in particolare ai contributi AGEA, impedirebbe la sopravvivenza economica dell'impresa agricola e vanificherebbe la funzione di tutela dei mezzi di sostentamento perseguita dalla disciplina. Ha inoltre censurato la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. L'Amministrazione ha sostenuto che l'art. 94, comma 1, attribuisce al Prefetto un potere facoltativo e selettivo di limitazione degli effetti dell'interdittiva e che, sulla base degli accertamenti del Gruppo Interforze e della Prefettura, il rischio di infiltrazione era stato ritenuto stabile, strutturale e non meramente occasionale, tale da escludere la praticabilità della prevenzione collaborativa.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare e confermato, nella sostanza, il rigetto della sospensione del provvedimento prefettizio. Ha precisato che il giudizio non riguarda direttamente la legittimità dell'informazione antimafia interdittiva del 30 dicembre 2024, ma soltanto il successivo esercizio del potere prefettizio di limitarne gli effetti. In questa fase il sindacato deve quindi verificare soltanto la non manifesta irragionevolezza della modulazione adottata, senza sostituire la valutazione del giudice a quella prefettizia sul rischio infiltrativo. L'art. 94, comma 1, non impone né la rimozione integrale di tutti i divieti e delle decadenze né l'automatica applicazione delle misure di prevenzione collaborativa dell'art. 94-bis. Il provvedimento impugnato risultava sorretto, allo stato, da un quadro istruttorio nel quale il rischio era stato reiteratamente qualificato come stabile e perdurante; tale valutazione spiegava in modo non manifestamente illogico la scelta di limitare la deroga agli effetti ritenuti necessari per la prosecuzione dell'attività agricola privata, escludendo l'accesso alle erogazioni pubbliche e ai rapporti qualificati con la pubblica amministrazione. Il rilievo concernente i contributi AGEA è stato ritenuto meritevole di approfondimento nel merito, ma non sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare l'arbitrarietà della decisione, anche considerati gli accertamenti patrimoniali e reddituali. Analogamente, la mancata attivazione dell'art. 94-bis non è stata ritenuta decisiva, poiché la clausola di compatibilità non configura un automatismo e l'Amministrazione aveva escluso la natura meramente occasionale dell'agevolazione mafiosa. Il fumus boni iuris non aveva intensità sufficiente; il periculum, pur non trascurabile, non prevaleva nel bilanciamento con l'interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, anche perché il pregiudizio era già parzialmente attenuato dalla deroga disposta. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Il Prefetto può escludere uno o più divieti e decadenze previsti dall'articolo 67, comma 1, e può prescrivere una o più misure di cui all'articolo 94-bis in quanto compatibili.

    Attribuisce al Prefetto un potere facoltativo e selettivo di limitazione degli effetti dell'interdittiva; non impone la rimozione integrale degli effetti interdittivi né l'automatica applicazione della prevenzione collaborativa.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    Prevede misure di prevenzione collaborativa, la cui applicazione non costituisce corollario necessario di ogni limitazione degli effetti dell'interdittiva, essendo subordinata alla compatibilità e alla valutazione della natura non occasionale del rischio.

  • art. 67, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Individua i divieti e le decadenze dagli effetti dei quali il Prefetto può escludere uno o più soltanto ai sensi dell'art. 94, comma 1.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare avente a oggetto il provvedimento con cui il Prefetto limita gli effetti di un'informazione antimafia interdittiva, il sindacato giudiziale riguarda la ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza istruttoria della modulazione concreta, e non può trasformarsi nella rinnovazione del giudizio sull'an e sulla sussistenza del rischio infiltrativo, riservati alla cognizione di merito.
  • L'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Prefetto un potere discrezionale, facoltativo e selettivo: la norma non impone la rimozione integrale di tutti i divieti e delle decadenze derivanti dall'interdittiva, potendo essere esclusi soltanto gli effetti ritenuti compatibili con la situazione concreta.
  • Il richiamo alle misure di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 non determina un automatismo applicativo ogni volta che il Prefetto limiti gli effetti di un'interdittiva; la prevenzione collaborativa presuppone una valutazione di compatibilità e non è necessariamente praticabile quando il rischio infiltrativo sia ritenuto stabile, strutturale e non occasionale.
  • In sede cautelare, il pregiudizio economico derivante dal mantenimento del divieto di accesso a contributi pubblici, anche quando incida significativamente sulla continuità di un'impresa agricola, non rende di per sé manifestamente arbitraria la scelta prefettizia, se questa è sostenuta da un quadro istruttorio relativo alla gravità e non occasionalità del rischio e da una ponderazione degli interessi in gioco.
  • Nel bilanciamento cautelare tra la continuità dell'attività economica quale fonte di sostentamento e l'interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la tutela cautelare può essere negata quando il danno privato sia già parzialmente attenuato dalla limitazione degli effetti interdittivi e l'accoglimento inciderebbe sul segmento più sensibile della prevenzione economica antimafia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.