Cassazione Penale, Ordinanza n. 12446/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare. La decisione di merito era fondata su tre elementi: l'assenza del condannato dal territorio dello Stato e l'irreperibilità della compagna presso il domicilio indicato; i plurimi precedenti penali e procedimenti pendenti; l'assenza di redditi da lavoro. In cassazione si deduceva essenzialmente un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse considerato la documentazione attestante la residenza in Italia e la disponibilità di un domicilio nel comune di Brescia. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento non fosse illogica né contraddittoria, poiché non era stato possibile verificare l'effettività e l'idoneità del domicilio in mancanza della presenza del condannato e della compagna; per questo la censura è stata reputata manifestamente contrastata dagli atti.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
misura alternativa la cui concessione presuppone la verifica dell'idoneità del domicilio e della situazione personale del condannato
detenzione domiciliare
misura alternativa richiesta in subordine, anch'essa subordinata alla concreta verificabilità del domicilio
Cassa delle ammende
somma accessoria irrogata in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego di misure alternative alla detenzione, la censura di motivazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di sorveglianza e non evidenzia un reale vizio logico o giuridico.
- La verifica dell'idoneità ed effettività del domicilio indicato a sostegno della richiesta di affidamento in prova o detenzione domiciliare può essere negativamente valutata se non sia possibile controllarla in concreto per l'assenza del condannato e della persona indicata come convivente o reperibile.
- La presenza di precedenti penali, procedimenti pendenti e assenza di fonti lecite di reddito sono elementi che possono legittimamente concorrere nella valutazione negativa sulla concedibilità di misure alternative, se richiamati dal giudice di merito in una motivazione non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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