Sentenza del 29/01/2019 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Prove - Notificazione - Documento interno all'amministrazione - Rilevanza probatoria - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata ritenuta inidonea a dimostrare la notificazione della raccomandata. Il semplice report informatico interno non può sostituire la documentazione ufficiale della spedizione e dell'esito della consegna, come le ricevute postali o altra prova qualificata. La contestazione è stata quindi accolta sotto il profilo della carenza probatoria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di dimostrare la spedizione e l'esito di una raccomandata mediante la produzione in giudizio di una stampa recante un presunto "report" degli esiti, estratta da un programma interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice ha ritenuto che tale documento fosse un atto interno dell'amministrazione, formato unilateralmente e privo di autonoma efficacia probatoria, non essendo idoneo a comprovare né l'effettiva spedizione né la ricezione, mancata consegna o altra sorte della raccomandata.
Norme richiamate
Art. 111 della Costituzione
Richiama i principi del giusto processo e, in particolare, la necessità che la decisione sia fondata su prove valutabili nel contraddittorio e secondo criteri di razionalità processuale.
Art. 115 del codice di procedura civile
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, escludendo che un documento interno e unilateralmente formato possa essere automaticamente considerato prova sufficiente di un fatto controverso.
Art. 116 del codice di procedura civile
Attribuisce al giudice la valutazione prudente delle prove. In applicazione di tale principio, il report estratto dal sistema interno dell'amministrazione è stato considerato privo di adeguata attendibilità probatoria.
Massime di principio
- Un documento informatico o cartaceo generato da un sistema interno dell'amministrazione, se formato unilateralmente e non assistito da garanzie di terzietà, non dimostra da solo la spedizione, la notificazione o l'esito di un atto.
- Per provare una notificazione è normalmente necessaria documentazione ufficiale e verificabile, quale ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento, attestazione del gestore postale, relata di notifica o certificazione equivalente.
- I registri e i report interni possono avere al più valore indiziario e devono essere corroborati da ulteriori elementi probatori quando la controparte contesti specificamente la notificazione.
- La pubblica amministrazione non può fondare la prova di un adempimento notificatorio esclusivamente su una propria annotazione interna, perché ciò determinerebbe una prova sostanzialmente autodichiarativa.
- In caso di contestazione della notifica, occorre distinguere tra la prova dell'invio e quella dell'effettiva consegna o dell'esito della procedura: ciascun passaggio deve risultare da documenti idonei e controllabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →