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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Torino

Processo Tributario - Prove - Notificazione - Documento interno all'amministrazione - Rilevanza probatoria - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata ritenuta inidonea a dimostrare la notificazione della raccomandata. Il semplice report informatico interno non può sostituire la documentazione ufficiale della spedizione e dell'esito della consegna, come le ricevute postali o altra prova qualificata. La contestazione è stata quindi accolta sotto il profilo della carenza probatoria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di dimostrare la spedizione e l'esito di una raccomandata mediante la produzione in giudizio di una stampa recante un presunto "report" degli esiti, estratta da un programma interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice ha ritenuto che tale documento fosse un atto interno dell'amministrazione, formato unilateralmente e privo di autonoma efficacia probatoria, non essendo idoneo a comprovare né l'effettiva spedizione né la ricezione, mancata consegna o altra sorte della raccomandata.

Norme richiamate

  • Art. 111 della Costituzione

    Richiama i principi del giusto processo e, in particolare, la necessità che la decisione sia fondata su prove valutabili nel contraddittorio e secondo criteri di razionalità processuale.

  • Art. 115 del codice di procedura civile

    Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, escludendo che un documento interno e unilateralmente formato possa essere automaticamente considerato prova sufficiente di un fatto controverso.

  • Art. 116 del codice di procedura civile

    Attribuisce al giudice la valutazione prudente delle prove. In applicazione di tale principio, il report estratto dal sistema interno dell'amministrazione è stato considerato privo di adeguata attendibilità probatoria.

Massime di principio

  • Un documento informatico o cartaceo generato da un sistema interno dell'amministrazione, se formato unilateralmente e non assistito da garanzie di terzietà, non dimostra da solo la spedizione, la notificazione o l'esito di un atto.
  • Per provare una notificazione è normalmente necessaria documentazione ufficiale e verificabile, quale ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento, attestazione del gestore postale, relata di notifica o certificazione equivalente.
  • I registri e i report interni possono avere al più valore indiziario e devono essere corroborati da ulteriori elementi probatori quando la controparte contesti specificamente la notificazione.
  • La pubblica amministrazione non può fondare la prova di un adempimento notificatorio esclusivamente su una propria annotazione interna, perché ciò determinerebbe una prova sostanzialmente autodichiarativa.
  • In caso di contestazione della notifica, occorre distinguere tra la prova dell'invio e quella dell'effettiva consegna o dell'esito della procedura: ciascun passaggio deve risultare da documenti idonei e controllabili.

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