L.R. Molise 8/2011
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 8/2011 interviene sulla l.r. 19/1993 in materia di fauna selvatica e caccia: istituisce l’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, aggiorna le regole per l’attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e riformula composizione e tempi di costituzione dei Comitati di gestione degli ATC. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale su fauna selvatica e prelievo venatorio
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio
La legge regionale Molise 21 aprile 2011, n. 8 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, modificandone alcuni profili organizzativi e gestionali. Le disposizioni riguardano l’assetto degli organismi faunistici e venatori e operano nel territorio della Regione Molise.
Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche
Viene istituito, all’interno della disciplina regionale sulla fauna selvatica, l’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. La norma si limita all’istituzione dell’organismo, senza specificarne ulteriormente funzioni, composizione o modalità operative nel testo qui riportato.
Esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie
Per le aziende di cui alla disciplina richiamata, la legge stabilisce che la caccia è consentita:
- nel pieno rispetto del calendario venatorio;
- con l’indice di densità minima stabilito per gli altri territori cacciabili della regione;
- secondo piani di assestamento e di abbattimento tali da garantire una presenza costante nei territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30% delle risorse faunistiche.
La disposizione rafforza quindi il vincolo programmatorio e quantitativo dell’attività venatoria nelle aziende interessate.
Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
La legge riscrive la disciplina dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, qualificandoli come soggetti privati senza scopo di lucro e di interesse pubblico. Tali comitati sono costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio.
La composizione è articolata come segue:
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate nella provincia, uno per organizzazione; se le organizzazioni sono meno di sei, le ulteriori designazioni sono espresse dalle organizzazioni con il maggior numero di iscritti;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata nel territorio provinciale, uno per ogni associazione; se sono meno di sei, le designazioni mancanti sono espresse dalle associazioni con il maggior numero di iscritti;
- quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l’Ambiente e organizzate nella provincia, designati di intesa tra loro; in caso di mancato accordo, sono nominati dalla giunta provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione;
- i sindaci dei quattro comuni territorialmente più estesi ricadenti nell’ATC;
- un rappresentante dell’amministrazione provinciale competente per territorio, con voto consultivo.
Termine per la costituzione dei Comitati di gestione
La legge riduce il termine previsto per il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 19/1993: il riferimento ai 60 giorni è sostituito con 30 giorni. Il testo fornito non specifica ulteriormente quale adempimento debba essere compiuto entro tale termine, ma la modifica comporta un’accelerazione del procedimento disciplinato dalla norma originaria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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