L.R. Molise 5/2011
Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise un Fondo per il microcredito destinato a soggetti esclusi dal credito ordinario e a famiglie o imprese in difficoltà. Prevede importi massimi, tassi agevolati, assenza di garanzie e una durata fino a 7 anni. Disciplina gestione, istruttoria, revoca, monitoraggio e copertura finanziaria iniziale per il 2011.
Istituzione del Fondo regionale per il microcredito in Molise
Fondo regionale per il microcredito in Molise
La legge istituisce un Fondo per il microcredito finalizzato a favorire l’accesso al credito di soggetti esclusi dal circuito bancario ordinario, con finalità di sviluppo sociale, contrasto alla povertà ed esclusione. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Molise.
Finalità dell’intervento
L’intervento regionale mira a sostenere il microcredito come strumento di inclusione sociale e di promozione dello sviluppo locale. L’attenzione è rivolta in particolare a persone che non riescono ad accedere ai canali di credito tradizionali.
Beneficiari
Possono accedere agli interventi i soggetti privi di accesso al credito ordinario e con situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a 10.000 euro, attestata da ISEE. Le categorie indicate comprendono:
- persone che hanno perso il lavoro, lo rischiano o hanno difficoltà ad accedere o rientrare nel mercato del lavoro;
- giovani, stranieri, donne, lavoratori atipici e soggetti privi di capitale ma portatori di relazioni, competenze e vocazioni;
- piccolissime imprese, anche agricole, individuali e con scarsa liquidità;
- famiglie in temporanea difficoltà economica per bisogni primari come casa, salute e formazione dei figli.
Tipologie di intervento
Il Fondo opera su due assi principali:
- credito per iniziative imprenditoriali, in particolare per l’avvio di impresa o per progetti di sviluppo ritenuti meritevoli, nonché per ditte individuali e piccole società in difficoltà di liquidità, specie in settori esposti a economia sommersa e usura;
- crediti di emergenza, destinati a coprire bisogni primari dell’individuo, come casa, salute e formazione dei figli.
Misura dei finanziamenti e condizioni economiche
La Regione favorisce l’accesso al microcredito entro questi limiti:
- fino a 20.000 euro per gli interventi imprenditoriali;
- fino a 7.000 euro per i crediti di emergenza.
I finanziamenti sono concessi a un tasso di interesse non superiore all’1% e senza garanzie, salvo eventuali garanzie personali di terzi richieste in casi particolari. La durata massima del prestito è di 7 anni dalla data di erogazione. I prestiti non sono cumulabili con altre forme di incentivazione per il medesimo progetto.
Gestione del Fondo e soggetti coinvolti
Il Fondo è gestito sulla base di una convenzione con:
- un soggetto accompagnatore, selezionato tramite bando tra realtà del volontariato, dell’associazionismo e del non profit;
- Finmolise S.p.A..
È istituito un Comitato tecnico di coordinamento per il microcredito, composto da tre membri: due designati dal soggetto accompagnatore e uno esperto in politiche sociali. Il Comitato coordina i soggetti coinvolti, cura l’istruttoria delle domande fino alla decisione di ammissibilità, propone interventi formativi, effettua il monitoraggio e comunica a Finmolise S.p.A. il passaggio a perdita quando il recupero non sia possibile per motivi documentati.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è rinnovabile una sola volta; la partecipazione è gratuita.
Il soggetto accompagnatore assiste i potenziali beneficiari nella predisposizione dei progetti, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con Finmolise, accompagna l’iter amministrativo e la fase di avvio, collabora alle verifiche e segue i rapporti con i beneficiari per il regolare rimborso.
I finanziamenti sono materialmente erogati da Finmolise S.p.A.
Prima applicazione
In sede di prima applicazione, nelle more della selezione del soggetto accompagnatore, la Giunta regionale può stipulare la convenzione con Finmolise S.p.A. e con Caritas, valorizzandone l’esperienza nel microcredito. In tale fase transitoria il Comitato è composto dai responsabili diocesani indicati dalla legge.
Modalità di presentazione e istruttoria delle domande
Le istanze di finanziamento sono presentate dagli aspiranti beneficiari, assistiti dal soggetto accompagnatore, al Comitato anche tramite le Caritas parrocchiali. Il Comitato valuta l’ammissibilità oggettiva e soggettiva e la capacità di rimborso.
Finmolise S.p.A. stipula il contratto, eroga il finanziamento, incassa le rate e cura l’eventuale recupero delle somme non pagate. In caso di ritardo nei pagamenti, informa il Comitato e il soggetto accompagnatore per favorire la regolarizzazione; in caso di mancato pagamento, informa mensilmente il Comitato, che valuta l’intervento da adottare o il passaggio a perdita del credito.
Non sono dovute spese di istruttoria da parte dei beneficiari.
Revoca del beneficio
Il beneficio è revocato se il microcredito viene utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda, salvo approvazione del Comitato per la modifica del progetto originario. È inoltre prevista la revoca se i beni acquistati con il finanziamento vengono alienati o locati prima della scadenza del periodo di durata dell’operazione agevolata.
Direttiva attuativa della Giunta regionale
La Giunta regionale definisce, con apposita direttiva:
- il contenuto delle convenzioni tra Regione, Finmolise S.p.A. e soggetto accompagnatore;
- il contenuto dei bandi regionali per la selezione del soggetto accompagnatore.
Clausola valutativa
Il Presidente della Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati della legge. Trascorso un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione con dati su domande presentate, ammesse e non ammesse, importi richiesti e concessi, dotazione finanziaria del Fondo, ammontare complessivo, effetti sullo sviluppo sociale e criticità applicative.
Copertura finanziaria
Per il solo esercizio finanziario 2011, gli oneri sono coperti con 1.000.000 di euro a valere sul Fondo Unico Anticrisi, linea microcredito, alimentata da risorse liberate del POR Molise 2002/2006. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 mar 2011L.R. Molise 6/2011
- Legge · 21 apr 2011L.R. Molise 8/2011
- Legge · 21 apr 2011L.R. Molise 7/2011
- Legge · 1 feb 2011L.R. Molise 2/2011
- Legge · 1 feb 2011L.R. Molise 3/2011
- Legge · 4 gen 2011L.R. Molise 1/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →