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Legge

L.R. Molise 13/2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"

Normativa regionaleL.R. Molise 13/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Molise 7/1998 sulla pesca nelle acque interne: adegua importi da lire a euro, rivede sanzioni e tasse di licenza, disciplina i piani provinciali di tutela e ripopolamento, introduce regole specifiche per carpfishing/no kill, pesca notturna, misure minime e vigilanza. È una legge di modifica generale, senza un termine finale di efficacia.

Modifiche alla disciplina regionale molisana sulla pesca nelle acque interne

Modifiche alla disciplina regionale sulla pesca nelle acque interne

La legge regionale del Molise 24 giugno 2011, n. 13 interviene in modo esteso sulla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, aggiornandone importi, sanzioni, modalità di gestione ittica, piani provinciali e regole di esercizio della pesca nelle acque interne. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise.

Aggiornamento di importi, sanzioni e riferimenti monetari

Gran parte delle modifiche consiste nella conversione degli importi espressi in lire in euro e nell’aggiornamento delle relative sanzioni amministrative. Gli importi sono adeguati in più disposizioni relative a divieti, violazioni e autorizzazioni, con valori che vanno da poche decine di euro fino a importi superiori per le infrazioni più gravi. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti testuali, anche sostituendo “A.S.L.” con “ASREM” nei casi in cui il controllo o il parere sanitario sia affidato alla struttura sanitaria regionale competente.

Salvaguardia della fauna ittica e interventi sui corsi d’acqua

La legge rafforza i vincoli a tutela dell’equilibrio biologico e della fauna ittica. In particolare, per interventi sulle acque e sulle attività connesse, viene precisato che operazioni di sistemazione, inquinamento, deviazioni e ripopolamento devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti sulla salvaguardia dell’equilibrio biologico.

È inoltre riscritto l’articolo relativo alla messa in secca dei corsi d’acqua, bacini e canali ai fini della salvaguardia della fauna ittica:

  • la messa in secca deve essere autorizzata dal dirigente del servizio provinciale competente;
  • per i canali privati in comunicazione con acque pubbliche è sufficiente comunicazione alla Provincia almeno 15 giorni prima;
  • la messa in secca deve avvenire alla presenza del personale di vigilanza;
  • la fauna ittica va recuperata e reimmessa nelle acque pubbliche a spese di chi esegue il prosciugamento;
  • nei casi urgenti deve comunque essere avvisata la Provincia competente;
  • se necessario, il concessionario della derivazione provvede a proprie spese al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d’acqua.

Pianificazione provinciale della pesca e del ripopolamento

Un punto centrale dell’intervento è la nuova disciplina dei piani provinciali per la tutela, l’incremento e lo sviluppo della pescosità.

Le Province, nel rispetto della Carta delle vocazioni ittiche regionale, devono predisporre un piano triennale, approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale. Il piano va trasmesso alla Giunta regionale per il coordinamento entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia.

Il piano deve contenere:

  • la suddivisione delle acque;
  • le concessioni di acquicoltura in atto;
  • le concessioni per l’esercizio della pesca già vigenti e le eventuali modifiche o revoche;
  • le zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica, esistenti o da istituire;
  • i programmi di massima dei ripopolamenti con fauna ittica acquistata o catturata;
  • gli eventuali tratti di acque pubbliche destinati alla pesca a mosca con coda di topo;
  • gli interventi necessari per il recupero ittico delle acque inquinate;
  • eventuali corsi di formazione o aggiornamento per il personale di vigilanza.

Sulla base della pianificazione triennale, entro il 30 ottobre di ogni anno le Province devono predisporre un programma di intervento per l’attuazione dei piani di ripopolamento ittico. Tali adempimenti valgono anche durante l’elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale. I piani devono indicare necessariamente le specie da conservare, quelle di cui è consentita la pesca e gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica.

Acque, concessioni e zone protette

La legge aggiorna anche le disposizioni sulle categorie delle acque e sulle concessioni di pesca. Per le acque di categoria “A” viene precisato che si tratta delle acque comprese in corsi d’acqua e bacini naturali o artificiali nei quali è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Viene inoltre specificato, con riferimento alle concessioni, che la distanza minima tra due tratti di corpi idrici affidati in concessione, o tra uno di essi e le zone protette di cui all’articolo 7, è disciplinata dalla norma modificata.

Regole speciali per carpfishing, catch and release e pesca notturna

La legge introduce una disciplina espressa per la pratica del “Carpfishing”, del catch and release o “No Kill”. In tale ambito:

  • il numero massimo di canne per pescatore è elevato a due, o a tre in caso di gara;
  • ogni canna deve essere armata con un solo amo;
  • per essere riconosciuto come esercente di tale pratica, il pescatore non deve avere attrezzi idonei alla detenzione del pescato, salvo la sacca di conservazione nelle ore notturne, nella quale può esserci un solo pesce;
  • è obbligatoria la disponibilità sul posto di materassino imbottito per la slamatura, spray disinfettante e guadino con apertura di 1 metro;
  • è consentito l’uso della tenda da campeggio nel rispetto delle norme e prescrizioni regionali;
  • è consentita la pesca da natante negli invasi artificiali di competenza provinciale, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

Viene anche chiarito che la pesca notturna è consentita per il carpfishing, il catch and release e il no kill nelle acque di categoria “A” e “B”.

Periodi di divieto e misure minime di cattura

La legge modifica i periodi di divieto per alcune specie e stabilisce misure minime di cattura applicabili in tutte le acque interne regionali. In particolare, sono rideterminati i periodi di chiusura per:

  • temolo: dal 1° aprile al 31 maggio;
  • trota e salmerino: da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un’ora prima del sorgere del sole dell’ultima domenica di febbraio.

Sono inoltre fissate misure minime per la pesca di diverse specie, tra cui barbo, carpa, cavedano, cheppia, luccio, persico reale, persico trota, salmerino, temolo, tinca, trota, anguilla e cefalo o muggine. Per la trota, la misura minima è di 23 cm, ridotta a 20 cm in occasione delle gare di pesca.

Divieti e modalità di esercizio della pesca

La disciplina aggiornata interviene anche sulle modalità vietate di pesca. In particolare, viene riformulata la disposizione sull’uso di fonti luminose: nella pesca notturna all’anguilla la luce è consentita solo per le fasi di innesco e preparazione delle lenze, e la stessa possibilità si estende alla pratica notturna del carpfishing.

Vengono inoltre aggiornate diverse sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla pesca, mantenendo un sistema sanzionatorio graduato rispetto alla gravità dell’infrazione.

Vigilanza e controllo

La legge modifica anche i soggetti abilitati alla vigilanza, sostituendo il riferimento agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato con quello agli ufficiali e agenti del Corpo Forestale dello Stato. Rimangono quindi attribuite specifiche funzioni di controllo agli organi di vigilanza indicati dalla normativa regionale.

Tasse per l’esercizio della pesca

Viene sostituito integralmente il regime delle tasse per la pesca nelle acque interne. Sono previste le seguenti licenze:

  • licenza di tipo A: tassa di rilascio e annuale euro 31,50 più soprattassa euro 12,14;
  • licenza di tipo B: tassa di rilascio e annuale euro 16,09 più soprattassa euro 13,91;
  • licenza di tipo C: tassa di rilascio e annuale euro 9,81 più soprattassa euro 3,36;
  • licenza di tipo D: tassa di rilascio euro 8,52.

I minori di 14 anni sono esentati dal pagamento delle tasse previste per il rilascio della licenza.

Profilo temporale e attualità della disciplina

Si tratta di una legge di modifica della normativa regionale ancora formalmente collegata alla disciplina sulla pesca nelle acque interne del Molise. Tuttavia, molte disposizioni riguardano importi, licenze, sanzioni, specie e regole operative tuttora strutturali, quindi non risultano limitate a un esercizio finanziario o a un evento concluso.

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