L.R. Molise 9/2011
Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il turismo rurale in Molise: ne definisce contenuti, operatori ammessi, requisiti degli immobili e dell’attività, iscrizione in un elenco regionale, controlli, sanzioni, contributi e marchi di qualità. Prevede disposizioni transitorie per operatori già autorizzati e per alcune ditte finanziate. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ma in parte superata da modifiche e abrogazioni successive.
Disciplina del turismo rurale in Molise
Disciplina del turismo rurale in Molise
La legge regionale definisce e promuove il turismo rurale nel territorio molisano, integrandolo con l’offerta agrituristica e turistica regionale. La disciplina si concentra su requisiti strutturali e organizzativi, iscrizione in un elenco regionale, controlli, sanzioni, contributi e marchi di qualità.
Finalità e obiettivi dell’intervento
La Regione mira a valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale, favorendo in particolare:
- la permanenza dei produttori agricoli nelle zone svantaggiate o prossime ad aree protette;
- la nascita e il consolidamento di nuove forme di ricettività e servizi turistici;
- la salvaguardia dell’ambiente e l’uso di tecniche agricole a basso impatto;
- la valorizzazione dei prodotti tipici e della gastronomia tradizionale molisana;
- il recupero del patrimonio edilizio agricolo e delle tradizioni rurali;
- la diffusione del turismo sociale e giovanile. La legge prevede anche strumenti di qualificazione dell’offerta, tramite marchi di qualità, sostegno economico e programmi promozionali integrati.
Definizione di turismo rurale e requisiti strutturali
Il turismo rurale è configurato come una specifica componente dell’offerta turistica regionale, comprendente attività rivolte alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali, alla conoscenza dell’agricoltura locale e all’ospitalità, ristorazione e tempo libero.
Le attività ricettive e di ristorazione devono svolgersi, di regola, in immobili già esistenti ubicati in aree rurali oppure in centri abitati, frazioni o borghi fuori dal capoluogo, purché con caratteristiche di ruralità e nel rispetto dell’edilizia tradizionale locale. È comunque ammesso l’uso, indipendentemente dall’ubicazione, di immobili già continuativamente utilizzati prima dell’entrata in vigore della legge per turismo rurale o agriturismo. Tali immobili assumono la denominazione di “Dimora rurale”.
Arredi, servizi e attività proposte devono essere coerenti con la tradizione rurale del territorio.
Regolamento attuativo e criteri tecnici
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato un regolamento regionale per definire, in particolare:
- le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati a ricettività e ristorazione;
- le caratteristiche e tipologie dei servizi. Questo passaggio è centrale per l’operatività concreta della disciplina.
Soggetti legittimati e modalità di esercizio
Possono svolgere attività di turismo rurale:
- imprenditori del turismo e imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 c.c. e del d.lgs. 228/2001;
- gestori, singoli o associati, di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, purché in possesso dei requisiti richiesti e iscritti ai registri camerali competenti;
- gestori di servizi di organizzazione e supporto per attività sportive all’aria aperta e tempo libero, iscritti agli albi professionali o ai registri camerali specifici.
L’attività deve rispettare limiti e condizioni precisi:
- la ricettività può riguardare esercizi alberghieri ed extralberghieri, con minimo tre e massimo venticinque camere, e fino a cinquanta posti letto per singola unità immobiliare di ospitalità;
- è consentito un letto supplementare temporaneo per bambini fino a 12 anni, senza computarlo nel limite dei posti letto autorizzati, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari;
- la ristorazione deve basarsi su gastronomia tipica locale e su materie prime provenienti in forte prevalenza da aziende agricole regionali; per la somministrazione è fissato un limite massimo di 250 coperti e almeno il 50% delle materie prime deve provenire da produttori locali e aziende agricole regionali;
- i prodotti devono essere tracciabili ai sensi del Reg. (CE) n. 178/2002;
- i servizi devono essere finalizzati alla fruizione dei beni naturali, ambientali e culturali, nonché ad attività sportive e di tempo libero non rumorose e ad attività distensive all’aria aperta.
Elenco regionale degli operatori e procedura di iscrizione
È istituito un elenco regionale degli operatori del turismo rurale, articolato in quattro sezioni:
- esercizi alberghieri ed extralberghieri;
- esercizi di ristorazione;
- esercizi di gestione di servizi di supporto alle attività sportive e del tempo libero all’aperto;
- residenze rurali.
L’elenco è tenuto dalla Regione. Possono iscriversi i soggetti che rientrano tra gli operatori ammessi e che possiedono i requisiti previsti dalla legge.
La domanda di iscrizione si presenta alla Regione, che deve decidere entro 60 giorni verificando il possesso dei requisiti. Se entro tale termine non viene adottato alcun provvedimento, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. In caso di rigetto, il provvedimento va comunicato entro cinque giorni.
Quando l’iscrizione si intende accolta per decorrenza dei termini, l’interessato può chiedere una dichiarazione espressa alla Regione, da rilasciarsi entro dieci giorni; in mancanza, la copia della domanda con la data di ricezione vale come titolo.
La Regione trasmette ogni tre mesi ai Comuni competenti copia degli elenchi degli iscritti. La disciplina contiene anche una previsione specifica per gli imprenditori agricoli che abbiano perso i requisiti per l’agriturismo, i quali possono essere iscritti nell’elenco regionale entro 30 giorni dalla richiesta, se in possesso dei requisiti di legge.
Controlli, sospensione e cancellazione
La Regione effettua verifiche almeno biennali sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.
Se emerge una perdita dei requisiti:
- l’interessato riceve contestazione scritta e può presentare osservazioni e controdeduzioni entro 30 giorni;
- l’accertata perdita comporta l’immediata chiusura dell’esercizio;
- segue la cancellazione dall’elenco regionale;
- vengono revocati i contributi eventualmente concessi ai sensi della legge.
In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di un esercizio iscritto, il subentrante deve ripresentare la documentazione necessaria per la nuova iscrizione.
Avvio dell’attività ricettiva e segnalazione al Comune
Chi intenda esercitare attività ricettiva in forma imprenditoriale deve presentare una segnalazione al Comune dove ha sede la struttura, ai sensi della SCIA ex art. 19 della legge n. 241/1990.
La segnalazione deve essere corredata della documentazione relativa ai requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e antincendio. L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della segnalazione.
La segnalazione deve inoltre contenere:
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio;
- classificazione della struttura principale e di eventuali dipendenze;
- assicurazione per responsabilità civile verso il cliente;
- denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva, ubicazione e periodo di apertura;
- tariffe applicate.
Ogni variazione di uno di tali elementi deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni. In caso di subentro, il nuovo titolare presenta la segnalazione dichiarando il possesso dei requisiti.
Il Comune effettua controlli successivi all’avvio, con particolare attenzione ai servizi offerti, entro 60 giorni dalla segnalazione, e comunica alla Regione i dati dei controlli. In caso di carenza dei requisiti, adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione, salvo adeguamento entro un termine non inferiore a 30 giorni; in caso di mancato adeguamento, procede secondo i poteri di autotutela previsti dalla normativa vigente.
Restano ferme le competenze comunali previste dalle altre leggi nazionali e regionali per l’esercizio delle attività interessate.
Obblighi degli operatori e simbolo regionale
Gli operatori devono:
- esporre al pubblico il documento di iscrizione all’elenco regionale;
- rispettare requisiti e limiti della legge;
- osservare la normativa nazionale e regionale su attività alberghiera, extralberghiera e pubblici esercizi;
- affiggere il simbolo regionale del turismo rurale.
La Giunta regionale adotta il simbolo di contrassegno, utilizzabile solo dagli esercizi regolarmente autorizzati e iscritti.
Contributi, programmi regionali e marchio di qualità
L’iscrizione all’elenco regionale è condizione necessaria per accedere ai contributi finanziari regionali, anche se cofinanziati.
La Regione provvede a:
- elaborare un programma speciale del turismo rurale;
- istituire il marchio regionale di qualità.
Il programma speciale definisce direttive per i requisiti di esercizio, criteri e modalità di concessione dei contributi, tipologie di progetti ammissibili, criteri per itinerari e iniziative promozionali, nonché disposizioni sulla formazione professionale.
Il programma deve essere coordinato con il piano di promozione turistica regionale e con il piano agrituristico regionale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa consultazione delle principali organizzazioni professionali, agricole, turistiche, cooperative e sindacali del territorio.
La Regione istituisce inoltre un marchio di qualità a profilo uniforme per gli esercizi di turismo rurale; entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve definire criteri di assegnazione, parametri di valutazione e procedure per attivazione, verifica, mantenimento e revoca.
Ristrutturazione degli edifici e vincoli d’uso
Gli interventi sugli immobili destinati al turismo rurale devono conservare le caratteristiche dell’edificio, l’aspetto complessivo e gli elementi architettonici.
Per restauro e risanamento conservativo è consentito derogare ai limiti comunali di altezza e ai rapporti di illuminazione e aerazione, purché nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Le ristrutturazioni possono prevedere aumento di volumetria, fino al massimo consentito dalla normativa vigente, se necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli interventi realizzati con finanziamenti pubblici restano vincolati alla destinazione specifica per 10 anni dalla data di erogazione del contributo.
Obblighi fiscali e tributari
L’attività di turismo rurale è soggetta agli obblighi fiscali e tributari previsti dalla normativa nazionale e regionale applicabile alle attività ricettive e ai pubblici esercizi.
Regime transitorio
Sono previste due rilevanti disposizioni transitorie:
- gli operatori del turismo rurale già iscritti all’elenco regionale previsto dalla previgente legge n. 19/1995 e già in possesso dell’autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della nuova legge sono automaticamente iscritti nel nuovo elenco regionale e sono esonerati dall’obbligo di frequenza dei corsi di formazione;
- le ditte già ammesse a finanziamento nella Tipologia “C” – Turismo Rurale – del bando regionale del 2009 restano soggette, per i requisiti indicati dalla legge, alla disciplina della legge regionale n. 19/1995.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga:
- il titolo II della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19;
- il regolamento regionale 30 luglio 1998, n. 1, attuativo della precedente disciplina.
Sono inoltre abrogate, con successive modifiche, le disposizioni sull’obbligo di formazione professionale e i programmi provinciali del turismo rurale, che risultano oggi non più operativi.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per diverse violazioni:
- utilizzo di posti letto in numero superiore a quello autorizzato: sanzione da cinque a dieci volte il prezzo praticato per ciascun ospite in esubero;
- esercizio in violazione delle disposizioni sulla perdita dei requisiti: sanzione da 2.500 a 7.500 euro;
- attribuzione all’esercizio di dotazioni o denominazioni non conformi, mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati, o mancata esposizione delle autorizzazioni: sanzione da 250 a 500 euro.
Se la stessa infrazione viene commessa entro due anni, la sanzione è raddoppiata e si applica anche la chiusura dell’esercizio da 3 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune procede alla revoca dell’autorizzazione.
I proventi delle sanzioni spettano definitivamente al Comune competente per irrogazione.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio regionale molisano.
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