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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29322/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il motivo decisivo è che il reato contestato (tentato esercizio delle private ragioni con violenza alla persona, fatto del 18/07/2016) è procedibile a querela e la querela delle persone offese è stata presentata il 27/01/2017. La Corte d'appello aveva fatto decorrere il dies a quo dal 1/12/2016 ritenendo che vi fosse un ultimo fatto a dicembre 2016; tuttavia il capo di imputazione e il dibattimento indicano solo il comportamento del 18/07/2016 e non risultano accuse o ampliamenti dell'imputazione riferibili a dicembre 2016. Di conseguenza la querela è stata proposta oltre il termine trimestrale previsto dall'art. 124 cod. pen. e risulta intempestiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il motivo sull'intempestività della querela. Ha dichiarato che la Corte territoriale ha erroneamente fatto decorrere il termine da dicembre 2016 nonostante l'unico fatto contestato sia del 18/07/2016 e non sia stato formalmente contestato alcun episodio successivo. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità (querela tardiva). Gli ulteriori motivi di ricorso non sono stati esaminati per essere assorbiti dalla decisione pregiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata a fronte dei motivi schematizzati nel ricorso per cassazione; indica la forma di esposizione dei motivi nei ricorsi.

  • art. 124 cod. pen.

    Stabilisce il termine di procedibilità a querela (termine di tre mesi) e la Corte ha interpretato che il dies a quo decorre dalla data di commissione del reato contestato (18/07/2016) se il capo di imputazione non contenga fatti successivi.

  • artt. 516, 517, 518, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme sul mutamento o ampliamento dell'imputazione in dibattimento; la Corte ha rilevato che non è avvenuto alcun ampliamento formale dell'imputazione verso fatti posteriori (dicembre 2016), per cui non si poteva far decorrere da quella data il termine per la querela.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in rapporto alle circostanze attenuanti speciali; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito di tale questione perché ha ritenuto pregiudiziale l'impedimento derivante dall'intempestività della querela.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Citato nel contesto per osservare che l'aumento per concorso di reati non risultava indicato nel capo di imputazione; la Corte ha rilevato l'assenza di riferimento nell'imputazione come elemento che conferma l'unicità del fatto contestato.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela, il termine di procedibilità decorre dalla data di commissione del fatto indicato nel capo di imputazione, a meno che nel processo non sia stato formalmente contestato un episodio successivo o non sia intervenuto un ampliamento dell'imputazione.
  • La presenza di comportamenti successivi come motivo per far decorrere il dies a quo da data diversa richiede che tali fatti siano espressamente contestati nell'imputazione o che il pubblico ministero li abbia formalmente aggiunti nel corso del procedimento; in assenza di ciò la decorrenza rimane quella della data del fatto originario.
  • La querela tardiva determina il difetto della condizione di procedibilità e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del procedimento, rendendo irrilevanti ulteriori questioni sulla prova e sulla quantificazione della pena.
  • In casi similari la difesa dovrebbe sollevare preliminarmente l'eccezione di improcedibilità per querela intempestiva; la parte pubblica e i giudici di merito devono verificare attentamente la corrispondenza tra il capo di imputazione e le date dalle quali si fa decorrere il termine di querela.
  • Verificare sempre la sussistenza di eventuali cause che sospendono o interrompono il termine di querela (riconoscimento tardivo del reato, impossibilità di querela, continuazione, ecc.) e richiedere, se necessario, documentazione o chiarimenti sull'eventuale esistenza di fatti successivi rilevanti ai fini della decorrenza del termine.

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