Sentenza del 04/04/2022 n. 10863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento IRES (per decorrenza termini) e aveva ritenuto sussistenti le valide ragioni economiche dell'operazione di cessione di rami d'azienda intra-gruppo, nonché aveva escluso la disconoscibilità dell'IVA su spese per prestazioni professionali. L'Ufficio deduceva violazioni di legge e carenza/mancanza di motivazione in relazione all'applicazione del raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973), alla valutazione dell'elusività delle operazioni straordinarie e del divieto di traslazione delle perdite (TUIR, art. 84 e art. 118) e alla presunta mancanza di documentazione probatoria per le prestazioni soggette a IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi dell'Ufficio e ha cassato la sentenza della CTR, disponendo il rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione. In particolare: (i) ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento perché sussisteva l'obbligo di denuncia penale (erano state depositate denunce nel 2008 e nel 2012) e quindi i termini raddoppiavano; (ii) ha censurato la motivazione della CTR circa le "valide ragioni economiche", definendola tautologica e insufficiente e ha rimandato perché il giudice di merito esamini approfonditamente le reali finalità e modalità della ristrutturazione; (iii) ha condiviso i rilievi sull'eventuale elusività connessa alla traslazione di perdite e ha indicato i criteri per valutare la cosiddetta "bara fiscale" (insussistenza di capacità di riassorbimento delle perdite); (iv) ha rigettato il motivo relativo all'IVA perché la CTR aveva motivato adeguatamente l'esistenza e l'inerenza delle prestazioni; (v) il ricorso incidentale delle società è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (adesione a definizione agevolata).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il raddoppio dei termini di accertamento scatta con l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000; non è necessaria la concreta instaurazione del processo penale né la prova definitiva del reato, bastano seri indizi che impongano la denuncia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Consente al giudice tributario di disconoscere operazioni soggette ad abuso/elusione fiscale riconducendo l'operazione alla sua reale natura economica; è richiamato nel controllo delle ristrutturazioni societarie infragruppo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 84
Norma che vieta la traslazione soggettiva delle perdite fra imprese quando la società cedente non abbia capacità di riassorbimento (criterio della 'bara fiscale'); la valutazione richiede accertamento della vitalità economica del cedente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 118
Disciplina il consolidato fiscale (group tax), con limiti e condizioni all'utilizzo di perdite e componenti infragruppo; richiamata in relazione ai presunti aggiramenti del divieto di riporto delle perdite.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Riguarda i reati tributari richiamati per l'obbligo di denuncia e per l'applicazione del raddoppio dei termini; la presenza di indizi di tali reati giustifica la comunicazione e l'allungamento dei termini.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma processuale/di motivazione richiamata nelle doglianze sulla correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Prevede, in parallelo al DPR 600/1973, il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza dell'obbligo di denuncia penale.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (definizione agevolata)
Richiamata perché la società aveva aderito alla definizione agevolata, comportando la rinuncia/interesse sopravvenuto al ricorso incidentale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973) scatta con l'obbligo di denuncia penale fondato su seri indizi: non è richiesta la prova definitiva del reato né l'esistenza di un procedimento penale in corso.
- Il giudice d'appello deve motivare analiticamente le "valide ragioni economiche" di operazioni straordinarie: formula generica o tautologica non è sufficiente; occorre esaminare contenuti, modalità e finalità della ristrutturazione.
- La traslazione di perdite intra-gruppo può essere qualificata elusiva quando la società cedente non ha capacità di riassorbire le perdite ('bara fiscale'): bisogna verificare elementi oggettivi di vitalità (es. presenza continuativa di dipendenti, volumi di ricavi e incidenza dei costi del lavoro).
- Per la deducibilità/indetraibilità IVA su spese per prestazioni professionali è necessario che il giudice accerti l'effettiva esistenza della prestazione e la sua inerente utilità per l'attività: documentazione probatoria e riscontri concreti possono prevalere sulle censure dell'Ufficio.
- La Corte di Cassazione controlla soprattutto la correttezza dell'applicazione della norma e la sussistenza della motivazione minima richiesta dall'art. 111 Cost.; se la motivazione è insufficiente la cassazione con rinvio è la risposta corretta.
- Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata o sopravviene la perdita d'interesse, l'appello incidentale può divenire inammissibile per difetto di interesse.
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